Sesso con tredicenne: non è violenza
Sentenza che fa discutere: assolto un uomo di 34 anni dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne perché lei era consenziente. Era amore. Per l'uomo solo una condanna per aver fatto sesso con una minorennea cura di Barbara Leone
Al cinema la storia di Alex e Niky, lui 37 anni e lei 17, stroncata dalla critica, ha conquistato il pubblico. "Scusa ma ti chiamo amore", il primo film di Federico Moccia, tratto dal suo libro omonimo, sta sbancando i botteghini.
Nella realtà la storia tra un uomo di 34 anni ed una ragazzina di 13 è finita in tribunale.
Tutto è iniziato quando alcuni poliziotti hanno visto la ragazzina salire nella macchina dell'uomo ed è scattata la denuncia per questo rapporto "strano". Ora il processo si è concluso e la sentenza sta facendo discutereI giudici del Tribunale di Vicenza hannoassolto Antonio Di Pascale, macellaio vicentino, dall'accusa di violenza sessuale nei confronti della ragazzina,condannandolo ad un anno e 4 mesi di reclusione per atti sessuali con una minorenne /che sono puniti anche in caso di consensualità).
Secondo i giudici infatti l'uomo non avrebbe costretto a fare sesso la ragazza, che sarebbe stata consenziente, perché tra i due c'era vero amore.
L'uomo rischiava una pena fino a 12 anni di reclusione, ma gli sono state concesse “le attenuanti generiche perché è risultato coinvolto in un vero e proprio sentimento d'amore”.
Al processo la ragazzina aveva dichiarato che la loro relazione era iniziata nel 2005, quando l'uomo l'aveva convinta a salire sulla sua auto e ad avere un rapporto sessuale con lui. E poi il rapporto d'amore era continuato per altri 4 mesi. Nessuna costrizione, ma semplice amore.
L'imputato aveva ammesso di aver corteggiato e conquistato la ragazza, di essersene innamorato e di averla sempre trattata con gentilezza.
Gli avvocati dell'accusa avevano chiesto una pena di 5 anni e mezzo ed ora faranno ricorso perché ritengono che a 13 anni una ragazzina non può essere innamorata di una persona così grande,ma sicuramente era succube di quell'uomo, che l'avrebbe circuita.
La difesa invece sostiene che la ragazza sapeva quello che stava facendo, era assolutamente consenziente (lo dimostrerebbero i messaggini d'amore che gli spediva sul cellulare) e non è stata costretta in alcun modo.
La relazione secondo i giudici si “è svolta in una atmosfera normale”, per questo non sussistono le basi per un'accusa di stupro.
Ma la sentenza ha scontentatopsicologi e avvocati delle associazioni per la tutela dei minoried ora si aspetta il processo d'appello per sapere se la sentenza sarà confermata o completamente ribaltata.
Nel mondo dello spettacolo e del cinema sono molte le coppie famose in cui la differenza d'età è notevole. Ma quando una donna ha 25 anni e un uomo 50 il problema non si pone.
Invece si può parlare di amore tra una tredicenne ed un trentenne? È possibile che una ragazzina così piccola possa sul serio essere consapevole di ciò che sta facendo? E si può parlare di un “rapporto normale” se un uomo cerca di conquistare una ragazzina che sotto vari punti di vista potrebbe ancora essere considerata una bambina?
6 Febbraio 2008
da giovani.it
Visto che ho un avvocato in squadra, su sua gentile segnalazione, vi riporto anche l'articolo del codide penale che il guidice, di cui sopra, ha bellamente ignorato:
"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni."
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni."
Nessun commento:
Posta un commento