Accreditamento Certificatori energetici: in arrivo la Norma
Oggi all’Ordine del giorno del Consiglio dei Ministri c’è una norma molto importante per il rendimento energetico degli edifici. Si tratta del Regolamento sull’Accreditamento dei Certificatori Energetici,
che completerà il quadro della Direttiva Europea 2002/91/CE chiudendo
il procedimento di infrazione nei confronti del nostro paese per il
mancato recepimento delle Direttive Comunitarie.
Secondo le bozze trapelate, nel Regolamento viene indicato che
potranno eseguire gli attestati di certificazione energetica i seguenti
soggetti:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti
pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi
professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in
architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito
industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetici (ESCo).
La novità più rilevante di questo Regolamento consiste nel fatto che
per poter redarre un Attestato di Certificazione Energetica i tecnici
dovranno frequentare specifici corsi di formazione sulla certificazione
energetica della durata minima di 64 ore, con contenuti
minimi indicati dal Decreto stesso in fase di approvazione. I corsi
verranno effettuati a livello nazionale da università, Ordini e collegi
professionali.
Ovviamente questo nuovo Regolamento vale per le Regioni e Provincie
autonome che non hanno ancora legiferato in materia, mentre nelle
Regioni e Provincie autonome che hanno già stabilito i criteri di
accreditamento e possiedono un Regolamento Regionale già da qualche anno (Lombardia, Emilia Romagna, ecc.) continueranno a valere tali Norme regionali.
15 febbraio 2013
Certificatori energetici e impianti termici, via libera ai regolamenti
Definiti i criteri di accreditamento per i tecnici della certificazione energetica, aboliti i controlli annuali sugli impianti sotto i 100 Kw
Via libera del Consiglio dei Ministri di oggi a due regolamenti sull’accreditamento dei certificatori energetici (
scarica la bozza) e sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici (
scarica la bozza).
Con le due
norme l’Italia intende archiviare definitivamente la procedura di
infrazione dell’Unione Europea per non aver recepito integralmente la Direttiva 2002/91/CE.
CERTIFICATORI ENERGETICI
Il Decreto è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006),
dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per
la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).
Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c),
del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione
energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici
o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti,
in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura,
ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale,
geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore,
i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi
saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca,
Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e
Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori
dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i
progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella
costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’Attestato di
Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico,
con la responsabilità diretta del tecnico lo firma,ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale “Falsità ideologica in certificati
commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.
Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che
non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei
certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle
norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già
legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per
renderla coerente con quella nazionale.
IMPIANTI TERMICI
Nell’adeguarsi alle norme europee sulle procedure per l’ispezione e
manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici, l’Italia introduce misure semplificate per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale.
Il nuovo regolamento prevede che i controlli su questi impianti non
siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e
del tipo di alimentazione. La misura implica un notevole risparmio per i
cittadini, che al momento pagano un “bollino” per i
costi di gestione delle ispezioni. Dal momento che i costi sono
proporzionali al numero delle ispezioni, la riduzione dei controlli farà
presumibilmente scendere il costo del bollino.
Secondo il testo approvato dal CdM, durante la climatizzazione
invernale la temperatura degli edifici a destinazione industriale o
artigianale non deve superare i 18 gradi. Negli altri immobili la soglia
massima è invece 20 gradi. Durante la climatizzazione estiva non si può
scendere invece sotto i 26 gradi. In tutti i casi sono previsti due
gradi di tolleranza e deroghe motivate dalle destinazioni d’uso.
Oltre alle procedure, il decreto definisce i requisiti dei soggetti
responsabili della manutenzione e delle ispezioni sugli impianti. Per
garantire un monitoraggio adeguato, viene inoltre promosso il "Catasto territoriale degli impianti termici", da sviluppare in modo connesso con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica (Leggi Tutto).
15 febbraio 2013