Conto termico e certificati bianchi,
i decreti pubblicati in Gazzetta
In vigore i provvedimenti sul Conto energia termico e sul nuovo regime
per i titoli di efficienza energetica. Si attendono dal GSE le procedure
per la domanda
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013 sono stati pubblicati il decreto interministeriale
(Sviluppo economico, Ambiente e Politiche agricole) sul Conto energia
termico e il decreto interministeriale (Sviluppo economico e Ambiente)
per la revisione del meccanismo dei certificati bianchi, o Titoli di
Efficienza Energetica (TEE).
Il Decreto 28 dicembre 2012, recante “Incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi
di efficienza energetica di piccole dimensioni”, disciplina -
in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011 -
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili, realizzati a decorrere dal 3 gennaio 2013 data di
entrata in vigore del decreto, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie
rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo n. 28/2011.
I fondi a disposizione
per il così detto conto termico sono 700 milioni per i privati e 200 per
la PA. Come per gli incentivi del fondo rotativo di Kyoto occorrerà
tempismo nella presentazione della domanda perché il tetto, sebbene
generoso, è facilmente raggiungibile: il taglio degli inteventi arriva
fino ad un MW di potenza incentivabile. Sarà compito del GSE predisporre
la procedura web per la richiesta dell’incentivo, in accordo con l’Enea
che dovrà fornire le indicazioni tecniche. Il decreto è immediatamente
operativo e il GSE entro il 4 marzo dovrà dare il via alle richieste.
Composto da 18 articoli e 4 allegati,
il decreto sul Conto energia termico reca disposizioni su: finalità e
ambito di applicazione (art. 1); definizioni (art. 2); soggetti ammessi
(art. 3); tipologie di interventi incentivabili (art. 4); spese
ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo (art. 5); ammontare e
durata dell'incentivo (art. 6); procedura di accesso agli incentivi
(art. 7); adempimenti a carico del Gse (art. 8); adempimenti a carico
dell'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (art. 9);
adempimenti a carico del soggetto responsabile (art. 10); adempimenti
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (art. 11); cumulabilità
(art. 12); monitoraggio e relazioni (art. 13); verifiche, controlli e
sanzioni (art. 14); diagnosi e certificazione energetica (art. 15);
misure di accompagnamento (art. 16); corrispettivo per la copertura dei
costi sostenuti per lo svolgimento delle attività (art. 17);
disposizioni finali (art. 18).
Per quanto riguarda il settore agricolo,
il decreto – evidenza in una nota il Ministero delle Politiche agricole -
prevede il finanziamento di interventi per aumentare l'efficienza
energetica termica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili da
biomasse. Sono previsti incentivi per la sostituzione di vecchi impianti
di riscaldamento, compresi quelli a servizio delle serre e dei
fabbricati rurali, di potenza fino a 500 kW, alimentati prevalentemente a
carbone o gasolio, con stufe, termo-camini o caldaie alimentati a
biomasse.
Con l'intesa della Conferenza unificata
dello scorso 6 dicembre, sono state introdotte inoltre le seguenti
novità: l'innalzamento del limite da 500 a 1.000 kW, con un budget
dedicato di massimo 30 milioni di euro; l'incentivazione
all'installazione anche di impianti nuovi in fabbricati rurali di
proprietà di aziende agricole; la sostituzione - nelle aree non
metanizzate - degli impianti a GPL, a condizione che il nuovo impianto a
biomasse abbia emissioni ridotte rispetto ai massimi previsti.
Per conoscere tutte le novità del Conto termico clicca qui.
In Gazzetta anche il decreto con il nuovo regime per i certificati bianchi
Sul supplemento ordinario alla G.U. di ieri è stato pubblicato anche il Decreto 28 dicembre 2012
recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al
2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 3
gennaio 2013, fissa gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione
per gli anni dal 2013 al 2016; definisce le modalità di attuazione e di
controllo dei suddetti interventi; dispone il passaggio al GSE
dell'attività di gestione del meccanismo dei certificati bianchi;
approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA; stabilisce i
criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi
sostenuti dai soggetti obbligati; individua le modalità per ridurre
tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati bianchi; introduce
misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei
titoli di efficienza energetica.
Per conoscere tutte
le novità del decreto
sui certificati bianchi clicca qui.
4 gennaio 2013
Altro articolo correlato:
http://www.sostariffe.it/news/conto-energia-termico-come-funzionano-i-nuovi-incentivi-per-le-rinnovabili-termiche-38327/
E le prime critiche:
Pubblichiamo la lettera di un operatore nazionale del solare termico che esprime forti dubbi sul nuovo conto energia termico. La critica? Il metodo di calcolo rende l'incentivo un conto capitale, con impatti negativi sul mercato. Nessuna garanzia sull'effettiva producibilità degli impianti e sulla contabilizzazione della produzione a livello nazionale
Un incentivo concesso solo sulla superficie installata (€/mq) favorirà esclusivamente i prodotti di minor costo e quindi incentiverà l'import di prodotti stranieri che bypassano ‘i limiti’ imposti dal decreto. Non importa che il mio impianto solare abbia una producibilità di 100 kWh o 3.000 kWh, perché prenderà sempre e solo determinati euro per mq installati. Non c’è alcuna distinzione sulla località di installazione e/o fascia climatica (l'ombra della Valle d'Aosta vale come il sole di Lampedusa?).