sabato, gennaio 19, 2013

Calcolare il percorso con google maps sul sito


Calcolare il percorso
con google maps sul sito

Attraverso questo script sarà possibile visualizzare un punto sulla mappa google maps sul vostro sito. Sarà inoltre possibile calcolare direttamente sul sito il percorso, con tanto di indicazioni e tragitto, per arrivare a destinazione da qualunque punto di partenza inserito direttamente dall'utente.

Per prima cosa ricordiamoci di ottenere una API Key che possiamo prelevare da qui:

http://www.google.com/apis/maps/signup.html

ogni key potrà essere usata per un solo dominio.

Inseriamo ora la mappa nel sito. Indicando le coordinate su cui centrare la mappa, il punto in cui inserire un marker, con tanto di popup descrittiva dell'attività commerciale e dell'indirizzo.
Queste sono cose che abbiamo già visto in passato e su cui non mi soffermerò. Per maggiori info:
Inserire una mappa di google maps nel proprio sito
Visualizzare sul proprio sito un indirizzo con Google maps

Con questo script inseriremo la mappa centrata sull'indirizzo 'Corso Buenos Aires 14, 20129 Milano' a zoom 13, con marker(segnaposto) e popup che descrive il luogo:

..........................

La mappa verrà inserita nel div map_canvas.

..........................

Ora aggiungiamo alla pagina un form in cui l'utente potrà inserire l'indirizzo di partenza e un div che accoglierà la descrizione del percorso. Questo div inizialmente sarà vuoto.
Il div map_canvas conterrà la mappa, location il form, directions la descrizione del tragitto.
Come vediamo il form passerà l'indirizzo di partenza (il campo partenza per l'appunto) alla funzione setDirections.

La funzione setDirections sarà questa:
function setDirections(fromAddress) {
  locale="it";
  gdir.load("from: " + fromAddress + " to: Corso Buenos Aires, 14, 20129 Milano");
}


Bisogna per prima cosa segnalare la lingua in cui saranno date le indicazioni, questo influenza anche il modo di inserimento degli indirizzi.
Poi si dovrà passare l'indirizzo di partenza e quello di arrivo(che sarà quello della nostra attività).

Per far funzionare il tutto basterà aggiungere alla funzione initialize la definizione di gdir:
GEvent.addListener(gdir, "error", handleErrors);

che catturerà gli eventi errore e richiamerà la funzione handleErrors che verificherà il tipo di errore riscontrato.
Ecco un esempio di handleErrors:
function handleErrors(){
   if (gdir.getStatus().code == G_GEO_UNKNOWN_ADDRESS)
alert("Indirizzo non trovato");
   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_SERVER_ERROR)
alert("Si è verificato un errore nella geocodifica degli indirizzi");
  
   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_MISSING_QUERY)
alert("Manca un parametro");

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_BAD_KEY)
alert("Errore nella Key Api.");

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_BAD_REQUEST)
alert("La richiesta non puo' essere correttamente risolta.");

   else alert("Si è verificato un errore");



Prima di vedere il codice completo vediamo il risultato:


Google maps indicazioi percorso

E questo lo script completo:

..........................








parti da:




venerdì, gennaio 18, 2013

ACE: firma digitale

Su segnalazione d Lucio... 

 ACE: obbligo della firma digitale
Egregio certificatore,
a seguito del Decreto n. 9433 del 23/10/2012, a decorrere dal 1° marzo 2013 il Soggetto certificatore, al fine di rendere idoneo l’Attestato di Certificazione Energetica, è tenuto a depositare nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) il file con estensione .XML e .PDF relativi all’ACE stesso, entrambi firmati digitalmente.
L’estensione del file firmato digitalmente dovrà essere esclusivamente ".p7m."
Il Soggetto certificatore alla chiusura della Dichiarazione di Certificazione (DdC) dovrà dunque procedere ad effettuare dapprima l’upload nel CEER del file .XML firmato digitalmente e successivamente, una volta ottenuto il file .PDF dell’ACE ad esso relativo, per completare la procedura di chiusura della DdC sarà richiesto al soggetto certificatore di caricare nel CEER il file .PDF relativo all'ACE firmato digitalmente.
In caso contrario l'ACE non sarà idoneo.
Si ricorda che per sottoscrivere con firma digitale documenti informatici è necessario essere dotati di un dispositivo di firma che può essere richiesto ad uno dei soggetti autorizzati inseriti nell’elenco che può essere consultato all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati.
Informazioni maggiori sulla firma digitale dei documenti informatici sono disponibili all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it.

La procedura di cui sopra riguarda esclusivamente gli ACE redatti a partire dal 1° marzo 2013. La sottoscrizione autografa dell’ACE, a cura del Soggetto certificatore che lo ha redatto, permane per quelli registrati prima della data di cui sopra e per i quali non sono presenti nel CEER i file .XML e .PDF firmati digitalmente e relativi all’ACE stesso.

Cordiali saluti
Cestec SpA – Organismo di accreditamento

 

giovedì, gennaio 17, 2013

Fantasiose colazioni nipponiche

Su segnalazione di manu...
Giappone, colazione con pane e
fantasia: trionfa l'''arte'' del toast
Definirla "arte" è senz'altro esagerato. Eppure così la chiamano in Giappone, dove sta letteralmente impazzando: "Toast Art". La "decorazione" è semplice e alla portata di tutti: sulla fetta di pane che sta per andare in forno si applica un foglio di alluminio intagliato nei punti che si desidera tostare. Questa cottura mirata, in seguito, darà vita al disegno. Per completare l'opera, infine, si possono applicare spezie o altri pezzi di cibo, anche questi opportunamente tagliati per "colorare" e rendere "tridimensionale" la figura sulla fetta di pane
9 dicembre 2012












mercoledì, gennaio 16, 2013

Compleanno del giorno


cartonizzato






tra 20anni


AUGURI FAUSTO!!


EDIT: il contributo del Vex

martedì, gennaio 15, 2013

Conto Energia Termico




Conto termico e certificati bianchi,
 i decreti pubblicati in Gazzetta
In vigore i provvedimenti sul Conto energia termico e sul nuovo regime per i titoli di efficienza energetica. Si attendono dal GSE le procedure per la domanda

Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 sono stati pubblicati il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Ambiente e Politiche agricole) sul Conto energia termico e il decreto interministeriale (Sviluppo economico e Ambiente) per la revisione del meccanismo dei certificati bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Il Decreto 28 dicembre 2012, recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, disciplina - in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011 - l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a decorrere dal 3 gennaio 2013 data di entrata in vigore del decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.
I fondi a disposizione per il così detto conto termico sono 700 milioni per i privati e 200 per la PA. Come per gli incentivi del fondo rotativo di Kyoto occorrerà tempismo nella presentazione della domanda perché il tetto, sebbene generoso, è facilmente raggiungibile: il taglio degli inteventi arriva fino ad un MW di potenza incentivabile. Sarà compito del GSE predisporre la procedura web per la richiesta dell’incentivo, in accordo con l’Enea che dovrà fornire le indicazioni tecniche. Il decreto è immediatamente operativo e il GSE entro il 4 marzo dovrà dare il via alle richieste.
Composto da 18 articoli e 4 allegati, il decreto sul Conto energia termico reca disposizioni su: finalità e ambito di applicazione (art. 1); definizioni (art. 2); soggetti ammessi (art. 3); tipologie di interventi incentivabili (art. 4); spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo (art. 5); ammontare e durata dell'incentivo (art. 6); procedura di accesso agli incentivi (art. 7); adempimenti a carico del Gse (art. 8); adempimenti a carico dell'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (art. 9); adempimenti a carico del soggetto responsabile (art. 10); adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (art. 11); cumulabilità (art. 12); monitoraggio e relazioni (art. 13); verifiche, controlli e sanzioni (art. 14); diagnosi e certificazione energetica (art. 15); misure di accompagnamento (art. 16); corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività (art. 17); disposizioni finali (art. 18).
Per quanto riguarda il settore agricolo, il decreto – evidenza in una nota il Ministero delle Politiche agricole - prevede il finanziamento di interventi per aumentare l'efficienza energetica termica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse. Sono previsti incentivi per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, compresi quelli a servizio delle serre e dei fabbricati rurali, di potenza fino a 500 kW, alimentati prevalentemente a carbone o gasolio, con stufe, termo-camini o caldaie alimentati a biomasse.
Con l'intesa della Conferenza unificata dello scorso 6 dicembre, sono state introdotte inoltre le seguenti novità: l'innalzamento del limite da 500 a 1.000 kW, con un budget dedicato di massimo 30 milioni di euro; l'incentivazione all'installazione anche di impianti nuovi in fabbricati rurali di proprietà di aziende agricole; la sostituzione - nelle aree non metanizzate - degli impianti a GPL, a condizione che il nuovo impianto a biomasse abbia emissioni ridotte rispetto ai massimi previsti.

Per conoscere tutte le novità del Conto termico clicca qui.
In Gazzetta anche il decreto con il nuovo regime per i certificati bianchi
Sul supplemento ordinario alla G.U. di ieri è stato pubblicato anche il Decreto 28 dicembre 2012 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, fissa gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016; definisce le modalità di attuazione e di controllo dei suddetti interventi; dispone il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo dei certificati bianchi; approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA; stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati; individua le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati bianchi; introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
Per conoscere tutte le novità del decreto sui certificati bianchi clicca qui.

4 gennaio 2013

Altro articolo correlato:
http://www.sostariffe.it/news/conto-energia-termico-come-funzionano-i-nuovi-incentivi-per-le-rinnovabili-termiche-38327/



E le prime critiche:
Pubblichiamo la lettera di un operatore nazionale del solare termico che esprime forti dubbi sul nuovo conto energia termico. La critica? Il metodo di calcolo rende l'incentivo un conto capitale, con impatti negativi sul mercato. Nessuna garanzia sull'effettiva producibilità degli impianti e sulla contabilizzazione della produzione a livello nazionale
Un incentivo concesso solo sulla superficie installata (€/mq) favorirà esclusivamente i prodotti di minor costo e quindi incentiverà l'import di prodotti stranieri che bypassano ‘i limiti’ imposti dal decreto. Non importa che il mio impianto solare abbia una producibilità di 100 kWh o 3.000 kWh, perché prenderà sempre e solo determinati euro per mq installati. Non c’è alcuna distinzione sulla località di installazione e/o fascia climatica (l'ombra della Valle d'Aosta vale come il sole di Lampedusa?). 

lunedì, gennaio 14, 2013

False Partite Iva

Con tutte ste condizioni non ci ricade dentro nessuno 



False Partite Iva, i professionisti iscritti 
agli Albi sono esclusi dalla Riforma
Partiranno a luglio 2014 i controlli per verificare se le collaborazioni non nascondano rapporti di lavoro subordinato
 
I datori di lavoro non sono obbligati ad assumere i propri collaboratori a Partita Iva - anche in presenza delle condizioni previste dalla riforma Fornero - se essi sono professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali, registri, albi, ruoli o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni, l’iscrizione ai quali è subordinato al superamento di un esame di Stato.
Lo chiarisce la Bozza di Decreto del Ministero del Lavoro, attuativo della Riforma del Lavoro (Legge 92/2012), che fornisce anche un elenco esemplificativo di tali Ordini e Collegi, tra cui gli Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e i Collegi dei Geometri, dei Periti industriali e degli Agrotecnici.

Lo stesso Decreto dispone che le Commissioni di certificazione (organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro) potranno certificare i contratti di incarico professionale per accertare il possesso dei requisiti che fanno decadere l’obbligo di assunzione.

Ricordiamo che la Riforma del Lavoro, voluta dal Ministro Elsa Fornero per scoraggiare l’utilizzo di lavoratori titolari di Partita Iva per collaborazioni che hanno invece le caratteristiche di lavoro subordinato, obbliga il datore di lavoro ad assumere il titolare di Partita Iva che lavora per lui, quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione duri più di 8 mesi annui per due anni consecutivi;
b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% del reddito annuo del collaboratore, per due anni consecutivi;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

Oltre al Decreto sui professionisti iscritti agli Albi, nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha emanato una Circolare sui tempi di applicazione delle norme sulle false Partite Iva.

Rispetto ai minimi di durata della collaborazione (8 mesi annui per due anni) e di reddito annuo che il collaboratore ne ricava (80% per due anni), la Circolare spiega che tali presupposti sono verificabili solo dopo due anni.

In particolare, il presupposto degli 8 mesi andrà valutato rispetto all’anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), quindi i controlli interesseranno il biennio 2013/2014 e non potranno essere fatti prima del 2015. Invece, il presupposto del reddito andrà riferito al biennio solare a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero), quindi i controlli scatteranno non prima del 18 luglio 2014.

Il presupposto della postazione fissa, invece, potrà essere verificato da subito. Su questo punto la Circolare specifica che la postazione va considerata fissa anche se è condivisa con altri lavoratori.

Inoltre, sempre secondo la Riforma Fornero, l’obbligo di assumere il titolare di Partita Iva non scatta se:
a) le prestazioni lavorative svolte sono connotate da competenze teoriche di grado elevato;
b) il titolare di Partita Iva ha un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro.

A questo proposito, la Circolare chiarisce innanzitutto che devono verificarsi entrambe le condizioni. Per quanto riguarda il requisito delle competenze elevate, sarà sufficiente possedere un titolo di studio (diploma, laurea o qualifica professionale) o una qualifica conseguita al termine di un apprendistato oppure aver svolto un’attività con un contratto qualificato per almeno 10 anni.

Quanto al requisito del reddito, la Circolare spiega che esse deve intendersi ‘lordo’, legato esclusivamente al lavoro autonomo, e deve ammontare minimo a 18.662,50 euro (per il 2012).
31 dicembe 2012

domenica, gennaio 13, 2013

Foto della settimana


Piccole Dolomiti
18 ottobre 2009


Gruppo delle Piccole Dolomiti (Carega-Pasubio), in provincia di Vicenza, all'attacco di una via di roccia; freddo pungente, abbastanza velato, un vero e proprio balcone naturale sulla pianura veneta, ma non solo, il riflesso che si scorge tra le nebbie è la Laguna di Venezia.
Alessio