sabato, settembre 21, 2013

"Italia Loro" - 36°


"Italia Loro"
di Stefano Bizzotto
36 - Didier Deschamps



venerdì, settembre 20, 2013

Percorsi Ciclabili Brescia - 45

Per qualche settimana "espatriamo" di qualche km fuori dalla provincia di Brescia e parliamo di percorsi nell'Alto Garda Trentino.
Non serve dire che qui i paesaggi attraversati sono bellissimi :)

Si percorre la vecchia strada che collegava Riva al Lago di Ledro, ora trasformata in un sentiero dedicato a biker&escursionisti


Percorsi Ciclabili in provincia di Brescia - 45
 
  
"Sentiero del Ponale"
Riva del Garda

Riva del Garda [TN] - Molina di Ledro [TN]

10 km
tipo di bici: mountain bike
Note: il dislivello richiede un certo allenamento
LEGENDA

 
scarica in formato .kml

giovedì, settembre 19, 2013

Come funziona / cerca indirizzi PEC


Sfortunatamente ho dovuto scoprie utilizzandola come funziona la PEC:
invio dal nostro indirizzo PEC ad un altro indrizzo PEC EQUIVALE ad una Raccomandat A/R col vantaggio che non serve che qualcuno "firmi" per accettarla: nel momento in cui mi arriva  la mail di "avvenuta ricezione" io sono apposto dal punto di vista legale (se poi chi la riceve non guarda la PEC per 1mese e non vede la mail sono fatti suoi)

 

Come funziona la PEC

Il funzionamento della PEC è molto semplice da parte dell'utente: quando si utilizza la PEC, viene fornita al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio giunge al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con precisa indicazione temporale.

Il processo di invio e ricezione

  1. Quando un mittente invia un messaggio al destinatario, attraverso il server di PEC del proprio gestore, il server stesso ne controlla le credenziali d'accesso (nome utente e password). Quindi il gestore controlla le caratteristiche formali del messaggio e invia al mittente una ricevuta di accettazione (o eventualmente di non accettazione) con tutti gli estremi: data e ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto.
  2. Il messaggio viene quindi "imbustato" dentro un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto", firmato digitalmente dal gestore stesso. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e successivamente la consegna.
  3. La "busta" viene ricevuta dal gestore PEC del destinatario che controlla la validità della firma del gestore del mittente e la validità del messaggio.
  4. Se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, invia all'altro gestore una ricevuta di presa in carico e, contestualmente, il messaggio stesso al destinatario.
  5. Quest'ultimo non è detto che lo legga subito. Infatti, il messaggio arriva in un "punto di consegna", che è una specie di cassetta postale. Il punto di consegna ha una funzione importante perché, appena riceve il messaggio, invia una ricevuta di avvenuta consegna al gestore del mittente.
  6. A questo punto il mittente troverà la ricevuta nella propria casella postale. Se il messaggio era stato inviato a più destinatari, riceverà una ricevute per ogni destinatario di avvenuta o non avvenuta consegna (vi è infatti anche questa eventualità).



INI-PEC
Come funziona
INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare.
Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse.
Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice,  INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto, semplificando la vita di tutti.
L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.
Il reperimento delle informazioni di tutti gli operatori economici che per legge devono possedere un proprio indirizzo PEC è ora più agevole ed efficace grazie ad INI-PEC.
INI-PEC è uno strumento innovativo e fondamentale allo sviluppo del paese realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179.


(ci sono anche tutte le nostre PEC... provate!) 


bastano anche solo NOME, COGNOME e CATEGORIA
(se avete anche il Codice Fiscale è meglio)

mercoledì, settembre 18, 2013

Vecchio Ordinamento & corsi certificazione energetica


Ingegneri: il Regolamento sui 
certificatori energetici va cambiato
‘Paradossale che un ingegnere vecchio ordinamento, abilitato e iscritto all’Albo non possa redigere una certificazione energetica’

I laureati in Ingegneria vecchio ordinamento, iscritti ai tre settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione) dell’Albo degli ingegneri devono poter svolgere l’attività di certificatore energetico senza l’obbligo di corsi aggiuntivi.

Lo chiede il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con una Circolare indirizzata ai Ministri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, nella quale sollecita un intervento sul Regolamento per l’accreditamento dei certificatori energetici (Dpr 75 del 16 aprile 2013) entrato in vigore il 12 luglio 2013 (leggi tutto).

In primo luogo, il CNI riassume i contenuti del Regolamento: chi può svolgere l’attività di certificatore energetico, i titoli di studio richiesti, le abilitazioni necessarie e i corsi da seguire, sottolineando come la norma sia scritta in modo tale da rendere difficile l’individuazione dei requisiti che consentono di svolgere l’attività in questione.

In effetti si tratta di un lungo articolo composto da elenchi di sigle e da numerosi rimandi ad altri articoli e commi, che la redazione di Edilportale ha schematizzato:


Anche dopo aver compreso il corretto significato delle nuove disposizioni - rileva il CNI -, si arriva alla paradossale situazione per cui un ingegnere abilitato e iscritto all’Albo, ma il cui titolo di studio non è tra quelli elencati, non può redigere una certificazione energetica, mentre un semplice laureato in Ingegneria (non abilitato e non iscritto all’Albo) può seguire un corso e diventare certificatore energetico.

A chi ha scritto il decreto - osservano gli Ingegneri - è sfuggito che le competenze degli ingegneri sono oggi dettate dal Dpr 328/2001 che ha diviso l’Albo in due sezioni (A per la laurea specialistica e B per la triennale) e in tre settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione). Un ingegnere vecchio ordinamento - afferma il CNI - è automaticamente iscritto a tutti e tre i settori e abilitato a svolgere tutte le attività proprie della professione di ingegnere, senza necessità di ulteriori corsi.

Per questo, il CNI chiede che l’obbligo di frequentare un corso di formazione per diventare certificatore energetico si applichi soltanto a coloro i quali si troveranno ad operare dopo il 12 luglio 2013, data di entrata in vigore del Dpr 75/2013, facendo salva l’attività di chi già opera nel settore.

A questo si lega un altro aspetto, non meno grave secondo gli ingegneri, cioè il fatto che il Dpr 75/2013 non prevede una disposizione transitoria che disciplini e salvaguardi le competenze acquisite dai professionisti già operanti nel settore della certificazione energetica degli edifici.

Questo è necessario - spiega la circolare - per impedire la paralisi delle aziende del settore, in attesa che i propri tecnici si procurino l’attestato, dopo aver seguito i corsi che le Regioni non hanno ancora attivato. Secondo la legislazione oggi vigente, infatti, chi già opera nel settore della certificazione energetica ma non possiede i requisiti richiesti dal Dpr 75/2013 è di fatto ‘sospeso’ fino a quando non si adeguerà alla nuova disciplina.

Interpretazione condivisa, ad esempio - segnala il CNI -, dalla Regione Siciliana che a luglio ha comunicato che i tecnici inseriti nell’elenco regionale dei certificatori, ma non in possesso dei requisiti richiesti dal Dpr 75/2013, sono ‘temporaneamente sospesi’.

Il CNI richiama poi la vicenda della Regione Puglia - il cui Regolamento che istituiva corsi per diventare certificatore energetico è stato bocciato da Tar nel 2010 (leggi tutto) - denunciando il fatto che chi ha scritto il Dpr 75/2013 non ne ha tenuto conto.

In definitiva, gli ingegneri chiedono ai Ministeri di correggere il Dpr 75/2013 tenendo conto dei laureati col vecchio ordinamento e di aprire un tavolo di lavoro per modificare il decreto ponendolo al riparo da inevitabili azioni giudiziarie.


12 settembre 2013

Compleanno del giorno

Mamma Bet ci ha mandato...









AUGURI NICOLA!!

martedì, settembre 17, 2013

Seminario su obbligo assicurativo ingegneri


SEMINARIO GRATUITO IN TEMA
DI OBBLIGO ASSICURATIVO

Come già noto, dal 15 agosto 2013 è scattato l’obbligo per i professionisti di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile, come previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (nuovo Regolamento sugli ordinamenti professionali).

A questo proposito l'Ordine organizza un seminario gratuito per chiarire un aspetto spesso sottovalutato e guidare i colleghi in una scelta informata, dal titolo:

"LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'INGEGNERE DIPENDENTE NEL PUBBLICO E NEL PRIVATO: PROFILI E SOLUZIONI ASSICURATIVE"

Lunedì 30 settembre - ore 17.30-19.30
Relatore: Ing. Marcello Bottazzipresso la Sala Eventi dell'Ordine Ingegneri, Via Cefalonia 70 - Brescia

 
Iscrizioni al seminario tramite PORTALE FORMAZIONE CONTINUA, consultabile nel sito www.ordineingegneri.bs.it area Formazione

Decreto del fare


Decreto del Fare

Cosa cambia nella disciplina edilizia con il Decreto del Fare
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto profonde modifiche alla disciplina edilizia, che faranno molto discutere. In particolare ha ridefinito il concetto di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento alla sagoma, l'unico elemento fisico che permetteva di far rientrare l'attività di demolizione e ricostruzione nell'ambito degli interventi sl patrimonio edilizio esistente. Ha quindi sostituito la distinzione tra ristrutturazione edilizia leggera e pesante con quella tra ristrutturazione di immobili vincolati e non vincolati.

Per il resto ha ridefinito il procedimento di rilascio del permesso di costruire, prevedendo anche qui un doppio binario in considerazione del fatto che l'immobile sia soggetto a vincolo o meno. Prefigura inoltre l'impugnabilità diretta dei pareri vincolanti che costituisce un'indicazione di carattere processuale che farà discutere.

Art. 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (G.U. 21 giugno 2013, n. 144 , S.O. n. 50)

lunedì, settembre 16, 2013

Decreto impianti


Impianti termici: le nuove regole
in vigore dal 12 luglio 2013 

Il 12 luglio prossimo, saranno a tutti gli effetti operative le nuove regole attinenti all’esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici. Sotto la prospettiva esecutiva, si riportano di seguito tutte le principali modifiche introdotte dalla nuova disciplina in merito agli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, definita dal recente d.p.R 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.

Le principali novità, introdotte per sintesi, del nuovo decreto riguardano:

1) Temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti: non è prevista alcuna variazione dei valori massimi e minimi di temperatura ambiente da fissare, durante la stagione invernale, per il riscaldamento, e per quella estiva, per il raffrescamento. Nel primo caso il valore massimo è fissato a 20 °C +2 °C di tolleranza. Il valore cala poi a 18 °C +2 °C di tolleranza per gli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali. I valori sono intesi come “media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti”. In estate, all’opposto, il valore minimo stabilito per tutti gli ambienti è di 26 °C, anche in questo caso con una tolleranza di -2 °C. Sono invece stati riformati i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante i mesi invernali, diversificati in base alla zona climatica di appartenenza:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Sono valide deroghe speciali per determinate categorie di edifici, tra cui scuole materne, ospedali, piscine, eccetera. Per tutte le altre tipologie di fabbricato, invece, è resa obbligatoria l’esposizione su ciascun impianto termico di una tabella in grado di riportare i periodi di funzionamento e l’orario giornaliero selezionato.

2) Ispezioni sugli impianti termici: sono considerati soggetti responsabili delle ispezioni sugli impianti termici, in riferimento al contenimento dei consumi di combustibili, le Regioni e le Province autonome. L’oggetto delle ispezioni sono gli impianti di climatizzazione invernale che hanno potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Gli esiti delle ispezioni vengono direttamente allegati al libretto di impianto. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni invece possono venire surrogate dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.

3) Soggetti responsabili degli impianti termici: tutti i criteri, i requisiti e i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati specificatamente dall’articolo 6 del d.p.R 74/2013. Tanto queste attività, quanto il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela ambientale,vengono commissionate al responsabile dell’impianto, il quale, a sua volta, è legittimato a delegarle ad un terzo (il cosiddetto terzo responsabile). La delega non può essere rilasciata, invece, in caso di impianti non adeguati alle disposizioni di legge, fatta eccezione per la situazione in cui, nell’atto di delega, è espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Con riguardo agli impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di:
- certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o
- attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure
- OS 28.

4) Controllo e manutenzione degli impianti: gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico vanno realizzate da ditte abilitate ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e alle periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione, messe a disposizione dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente, oppure, ove l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni in quelle tecniche del fabbricante, oppure ancora, qualora dovessero mancare istruzioni, ai sensi delle norme UNI e CEI. Gli impianti termici devono inoltre essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, che deve essere consegnato all’avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile.
L’aggiornamento dei modelli dei libretti avverrà tramite decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Parallelamente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto individuati, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto, nell’allegato al decreto 74/2013. Le periodicità risultano variabili tra due e quattro anni, fatta salva la cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.
I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Terminate le operazioni di controllo, l’operatore è chiamato a redigere e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia viene rilasciata al responsabile dell’impianto mentre un’altra è trasmessa alla Regione o alla Provincia autonoma.
E’ necessario poi riportare alla situazione iniziale, con una tolleranza pari al 5%, le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali le operazioni di controllo abbiano fatto emergere che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli calcolati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Cosa analoga si richiede per le unità cogenerative per le quali, in fase di controllo, sia stato rilevato che i valori dei parametri che distinguono l’efficienza energetica non sono compresi nelle tolleranze definite dal fabbricante.

5) Sanzioni: nessuna modifica è intervenuta sul piano sanzionatorio in quanto risultano confermate, in caso d’inadempienza, le sanzioni già sancite dall’art. 15 del d.lgs. 192/2005. Per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici, la sanzione oscilla dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che manca di provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico.

4 luglio 2013
da studioece.it


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domenica, settembre 15, 2013

Foto della settimana

Cervino
11 luglio2010

Col Corso di Ghiaccio si ritorna sul Nadelhorn, stavolta dalla Cresta NE e dalla vetta, spunta "lo scoglio più nobile d'Europa", regalandoci una delle sue immagini più belle... Inevitabile, dopo una vista del genere, e dopo l'acclimatamento che ci siam fatti, spostarlo dalla lista dei sogni a quella dei progetti... purtroppo al primo tentativo non ha voluto che calcassimo la sua cima, anzi, non ci ha neanche fatto partire da casa, ma ormai è inserito nella lista nera...


Alessio

Compleanno del giorno

Qualche fotina da mamma Spappi






AUGURI ANDREA!!