Nuovo regime dei minimi 2012:
sotto i 35 anni tassazione al 5%
Il nuovo regime dei minimi 2012 per aprire la partita Iva dovrebbe assorbire i precedenti due regimi di imposta ossia quello che si chiama spesso forfettone o forfettino e il regime dei minimi precedente
dal primo gennaio 2012 e per il quale in questo articolo potete leggere una piccola guida con consigli pratici ed un vademecum per l’apertura della partita Iva e la gestione della vostra attività.
Il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della vostra nuova attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 5% e ripeto del cinque per cento, tassazione estremamente vantaggiosa nel rispetto dei requisiti di seguito indicati.
L’adesione al nuovo regime dei minimi 2012 per chi vuole aprire la partita Iva
L’adesione al nuovo regime è consentita per coloro che rispettano una serie di requisiti, primo tra tutti quello di aver iniziato un’attività a partire dal 2008 o la stanno per aprire ora. Questo perchè l’elemento di novità è proprio la durata del regime che può essere di massimo 5 anni e può essere applicato solo fino all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica.
Non dovete aver aperto la partita Iva per la stessa attività prima del primo gennaio 2008. (al di là del limite del reddito & gli altri vincoli riportati poi, qui sta la "fregatura": noi siam tagliati fuori quasi tutti..... )
Esistono poi anche altri requisiti come non aver conseguito nell’anno di imposta precedente, oltre al fatto di essere residenti fiscalmente in Italia (per le spiegazioni sulla residenza fiscale e residenza anagrafica consultate l’apposito articolo) ossia incassato compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi e non essersi avvalsi nell’esercizio della proprie attività di collaboratori occasionali, anche non occasionali e /o di dipendenti.
Altro requisito richiesto è di non aver acquistato nel triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro. Il valore di 15 mila euro deve essere inteso per la parte destinata all’attività, per cui per intenderci se acquistate una macchina da 30 mila euro e l’adibite a vostra autovettura si presume un utilizzo promiscuo pertanto non avrete sforato, in quanto considererete il 50% del valore. Inoltre non può accedere nemmeno chi ha svolto nei tre anni precedenti attività di lavoro di impresa, ha partecipato a società di persone o altre associazioni, ha svolto attività artistica o professionale, o anche socio di una società di capitali o di una sas con ruoli gestionali
Inoltre l’attività non deve rientrare in quelle che sono disciplinate dai regimi speciali dell’Iva.
Il requisito invece più ostico e di difficile interpretazione è quello che prevede l’impossibilità ad accedere al nuovo regime dei minimi dal 2012 qualora l’attività o l’impresa che si vuole aprire non è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo. Ora spiegarvi cosa si intende può non essere chiaro a tutti e non esiste una formula. Tuttavia vi posso dire che la valutazione circa l’elemento di novità richiesto dal legislatore deve sussistere in relazione al contenuto dell’attività ossia rispetto agli elementi sostanziali dell’attività e quindi rispetto alle dotazioni di mezzi strumentali e alle caratteristiche dell’attività e non solo rispetto alle caratteristiche formali finalizzate a godere della minore tassazione. Per esempio fare riferimento al codice atecofin per identificare la tipologia di attività nuova rispetto alla precedente può essere utile a capire se l’attività è nuova rispetto alla precedente oppure no.
Vantaggi del Nuovo regime dei minimiIL legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obbligli amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre non dovrete effettuare le liquidazioni Iva non essendo praticamente considerati soggetti iva. Inoltre
la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap.
Fatturazione del regime dei minimi
Fermo restando che potete approfondire l’argomento della fatturazione nell’articolo dedicato proprio alla guida alla fatturazione, vi anticipo che nelle fatture inserirete i vostri onorari, il vostro contributo previdenziale ma non l’Iva. Applicherete in fattura solo la tassazione a titolo di ritenuta d’acconto del 5% se fatturerete a delle società sostituti di imposta oppure se fatturerete a persone fisiche quello che incassate non comprenderà il 5% che poi andrete a versare nella dichiarazione dei redditi quindi occhio ai calcoli per l’onorario in fattura!
Adesione al regime dei minimi 2012
Per l’adesione al regime dei minimi vi ricordo che questo è un regime naturale per i professonisti nel senso che il fisco presuppone che aderite al momento dell’apertura pertanto non c’è bisogno di esplicitare niente nel modello di apertura che trovate nella sezione modelli del sito. Parliamo del mododulo di apertura della partita iva in cui dovrete indicare il codice attività atecofin, i vostir data anagrafici e fiscali e dove intenderte tenere le vostre scritture contabili valorizzando i campi del modello AA7.
Non sembrano tuttavia ad oggi presenti norme che esonerano, al contrario del vecchio regime dei minimi, i contribuenti dagli studi di settore.
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Dall’analisi letterale del dato normativo presente nel decreto sviluppo anche se il legislatore fa riferimento a “i regimi forfettari” esplicita solo il regime dei minimi di cui alla L. 244 del 2007 ma non menziona quello ex art. 13 della L.388 del 2000. Sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate sull’argomento essendo dubbio il passaggio dell’articolo 27 del decreto.
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