la Cassazione ora dà ragione al Fisco
Il libero professionista è tenuto al pagamento dell'imposta
anche se lavora con una struttura di modesta entità
I liberi professionisti sono soggetti al prelievo Irap anche se la loro organizzazione è di “modesta entità”.
Lo ha stabilito la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva concesso il rimborso dell'imposta a tre liberi professionisti in quanto titolari di un “assetto organizzativo di rilievo minimale”.
Sentenza pro-fisco
Nella sentenza i giudici del Palazzo di Giustizia hanno dato ragione alle motivazioni addotte dall'amministrazione finanziaria nel ricorso, secondo cui “il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell'imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale”.
Giurisprudenza oscillante
Secondo la Cassazione, dunque, il fatto che il libero professionista lavori con strutture minimali non lo esenta dal pagamento dell'Irap. Un punto a favore del fisco, dunque, anche se va detto che sull'argomento la giurisprudenza della Corte registra posizioni oscillanti. Ad esempio, con la sentenza n. 10271/2011 si è affermato che il piccolo professionista che ha lo studio in affitto ha diritto al rimborso dell'Irap versata. In un altro pronunciamento (sentenza n. 16340) la Cassazione ha stabilito che “l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”.
Nessun commento:
Posta un commento