lunedì, giugno 10, 2013

Obbligo polizza professionale solo P.IVA

E' stata "ufficializzata" l'interpretazione che era parsa evidente.


Ingegneri, obbligo di assicurazione solo 
per chi esercita la professione 
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri: esclusi dall’obbligo gli ingegneri dipendenti pubblici e privati che non firmano i progetti

L’obbligo di assicurazione professionale per gli ingegneri scatta solo per gli iscritti agli Ordini che esercitano effettivamente la professione. Sono invece esenti gli ingegneri dipendenti della P.A. e delle aziende private che non firmano i progetti.
Lo afferma il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in un parere sulla questione dell’obbligatorietà per gli ingegneri dell’assicurazione professionale per la responsabilità civile dei professionisti, che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, omissioni o negligenze.

Ricordiamo che l’obbligo di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” e l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale” sono stati introdotti dall’articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.

L’obbligo è stato poi disciplinato più nel dettaglio dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137 del 7 agosto 2012) nel quale si chiarisce che “la violazione del predetto obbligo, alle condizioni ivi stabilite, costituisce illecito disciplinare”.

Entrambe le norme - spiega il parere - collegano l’obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all’esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione.

Restano quindi esclusi dall’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, e gli ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell’attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.

In conclusione “l’obbligo di assicurazione professionale - spiega il Centro Studi CNI - vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla P.A. che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti”.

I professionisti soggetti all’obbligo saranno quindi tenuti ad assicurarsi prima di assumere un incarico. Infatti, il cliente può pretendere l’esibizione della polizza assicurativa prima dell’affidamento dell’incarico stesso.

L’obbligo di assicurazione scatterà il 15 agosto 2013.


21 maggio 2013



Visto che in teoria quest'estate è obbligatoria (dopo la proroga dell'anno scorso),
meglio ricominciar a guardarsi in giro.

Questa è una comunicazione dall'Ordine:

NEWS | Obbligo assicurativo
Il 7 agosto 2012 è stato pubblicato sulla G.U. il D.P.R. n.137/2012, in attuazione della legge di conversione n.148/2011 del D.L. 13 agosto 2011 n.138, che prevede l’obbligo per il professionista a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. La data di efficacia dell’obbligo assicurativo è il 15 agosto 2013. Entro tale data tutti i professionisti iscritti agli Albi e che esercitano attività professionale dovranno munirsi di idonea polizza di Responsabilità Civile. Allo scopo di facilitare gli iscritti nella scelta della polizza assicurativa più adeguata, l’Ordine di Brescia ha incaricato il broker assicurativo BSCA&BUL di Brescia di vagliare le polizze attualmente esistenti sul mercato per poter proporre quella ritenuta più idonea per l’attività dell’ingegnere. A breve verrà messo a disposizione il testo della polizza prescelta, con le caratteristiche e le condizioni oggetto di convenzione per gli iscritti dell’Ordine di Brescia.

 
 

Questa era una delle proposte che ci erano giunte tramite InarCassa.
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1 commento:

Marco ha detto...

Circolare 237 - CNI

"estensione del l'obbligo di assicurazione professionale per gli iscritti
all'Ordine degli Ingegneri - invio studio predisposto dal Centro Studi CNI"

http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/servlet/FileDownload?idfile=2013062209461120030