lunedì, giugno 18, 2012

Inarcassa riscatti

Ecco come sono regolati i "riscatti" e "ricongiunzioni" da Inarcassa


(art. 45, Statuto Inarcassa)
REGOLAMENTI
Modalità e termini di esercizio della facoltà sono disciplinati dagli appositi " Regolamento Riscatti " e " Regolamento Riscatti Lavoro all'estero ".
ATTENZIONE: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, il 5 gennaio u.s., nuovi coefficienti unici per il calcolo dell’onere di riscatto e di ricongiunzione , che verranno applicati a tutte le domande di riscatto e/o di ricongiunzione presentate a Inarcassa dal 6 gennaio 2012.

CARATTERISTICHE
  • I riscatti consentono di incrementare l’anzianità di iscrizione e contribuzione utile a pensione.
  • La facoltà è esercitabile su istanza del diretto interessato e comporta il pagamento di un contributo destinato a garantire la copertura assicurativa del periodo riscattato.
  • Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale, con applicazione dei previsti interessi, in tante rate semestrali quanti sono i semestri ricompresi nel periodo riscattato. In ogni caso il pagamento dell’onere contributivo deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, oppure entro la data di presentazione della domanda di pensione di anzianità. In caso di decesso con pagamento dell’onere non completato, i superstiti hanno facoltà di rinuncia.
  • Il periodo chiesto a riscatto può non essere continuativo ed essere limitato ai soli giorni/mesi/anni di effettivo interesse (Es.: 3 soli anni, anche discontinui, dell’intero corso legale di laurea).
  • In caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi (Es.: sovrapposizione tra laurea e servizio militare).
  • L’onere sostenuto per il riscatto del corso di laurea, del servizio militare e dei periodi di lavoro all'estero, è interamente deducibile ai fini fiscali.
  • Lo stesso periodo non è possibile riscattarlo più di una volta (ad esempio presso due diversi enti di previdenza).
  • Il riscatto è ammesso solo per la durata del corso legale di laurea.

TIPOLOGIE
  1. Riscatto del corso legale di laurea ( domanda )
    Periodo massimo: 5 anni.
    In caso di più diplomi di laurea è riscattabile uno solo di essi.
    Se la laurea è conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in Italia, oppure, se superiore, nel limite di cinque anni.
  2. Riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati ( domanda )
    Il servizio di leva, anche svolto in qualità di Ufficiale, è interamente riscattabile. Solo in caso di ferma o rafferma alle armi, il periodo successivo può formare oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 su espressa domanda dell'interessato.
  3. Riscatto dei periodi di lavoro all’estero ( domanda ):
    I periodi di lavoro subordinato svolti all’estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati presso Inarcassa ai sensi dell’art 7.3 dello Statuto.


REQUISITI

  1. Iscrizione in atto alla data di presentazione della domanda e anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 5 anni, anche non continuativi;
  2. Assenza, nei periodi oggetto di riscatto, di altra copertura previdenziale conseguente ad attività lavorativa o ad altro riscatto già effettuato presso diversa gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc);
  3. Presenza negli archivi Inarcassa di tutte le dichiarazioni reddituali dovute, almeno sino all'anno antecedente la domanda (es: domanda del 2011, registrazione reddito professionale 2010).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata dalla data di possesso dei requisiti anzidetti sino a 180 giorni prima della data di inoltro della domanda di pensione.
Per le domande di riscatto presentate prima della scadenza della dichiarazione reddituale annuale obbligatoria riferita all’anno precedente (31 ottobre in via telematica) il calcolo dell’onere di riscatto potrà essere elaborato solo successivamente all’acquisizione dei dati reddituali dichiarati nei termini normativamente previsti.
L’importo del reddito anticipatamente dichiarato ai fini del calcolo dell’onere di riscatto non può essere un importo presunto: dovrà coincidere con l'importo oggetto della successiva comunicazione reddituale da produrre alla scadenza prevista (31 ottobre).

SIMULAZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO SU INARCASSA ON LINE
Inarcassa ON line offre, fra i servizi telematici studiati per gli associati, anche la simulazione del calcolo dell'onere di riscatto.
Il servizio è disponibile a tutti gli utenti registrati di Inarcassa ON line iscritti alla Cassa, e cioè a tutti i professionisti che stiano maturando anzianità contributiva presso l'Associazione (esclusi quindi non iscritti e pensionati).
L'applicazione on line è studiata in modo da dare un'indicazione dell'onere dovuto, in base a dati che il professionista stesso potrà definire o stimare, come gli anni da riscattare, la data cui riferire il calcolo e i redditi professionali per gli anni futuri.
Si potrà eseguire la similazione del calcolo, apportando modifiche ai dati, tutte le volte che lo si desidera!
La procedura proposta non ha alcun valore documentale, perché si basa su elementi d'archivio non ancora certificabili (come l'anzianità contributiva) e su variabili che vengono presunte o stimate al fine di rendere possibile il calcolo stesso (come i coefficienti di rivalutazione e i redditi professionali per gli anni futuri).

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