lunedì, maggio 21, 2012

Inarcassa news 04_2012

Prestazioni occasionali.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l’art. 4 della L. 30/2003 definiscono le prestazioni occasionali di lavoro autonomo i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.
I professionisti iscritti agli Albi di appartenenza sono esclusi da tali prestazioni pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale (escluso collaborazioni ingg./ archh./ associazioni proff./ società ing.), esposizione Iva (ove ricorrente) e detrazione ritenuta d’acconto (ove ricorrente).

I contributi per gli iscritti per il 2012.
Soggettivo, Integrativo e Maternità.
Il contributo soggettivo è pari al 13,5% del reddito professionale di-chiarato ai fini irpef sino a € 87.700 ed al 3% sul reddito superiore a tale importo. Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d'affari di-chiarato ai fini iva. Gli iscritti dovranno versare, in ogni caso, un contri-buto soggettivo ed integrativo minimo, pari rispettivamente ad € 1.645 (di cui € 67 a fini assistenziali) ed € 375. Il contributo di maternità dovuto dagli iscritti e dai pensionati è pari ad € 85.
Sono previsti benefici per i giovani con meno di 35 anni per i primi 5 anni solari d’iscrizione: riduzione ad un 1/3 dei contributi minimi e per quanto riguarda il conguaglio del contributo soggettivo, la riduzione è della metà con le percentuali del 6,75% (anziché 13,5) del reddito professionale fino a € 43.850. La riduzione non si applica sul reddito superiore al I° scaglione usato per il calcolo pensionistico di cui allo art.25.5 ed è indipendente da cancellazioni/reiscrizioni nei 5 anni, fermo restando il limite dei 35 anni d’età.

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