martedì, giugno 22, 2010

Agevolazioni acquisto prima casa & pertinenze

Allargate le agevolazioni
per l'acquisto della prima casa.
Pertinenze sempre al 4%

Le Entrate ci ripensano e allargano l'agevolazione "prima casa": spetta anche alle nuove pertinenze e agli ampliamenti, anche se riferiti a immobili acquistati ante 1982. Ed evita la decadenza dall'agevolazione chi vende un'abitazione acquistata da meno di cinque anni e compra entro un anno un'altra abitazione principale, anche se situata all'estero

Queste le principali novità contenute nella circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 del l'agenzia delle Entrate (pubblicata in questa pagina e a pagina 33), contenente le risposte a una serie di problemi operativi.

Un'ampia riflessione viene svolta dalla circolare sul tema degli acquisti "incrementativi" di una abitazione principale già di titolarità dell'acquirente, e cioè nelle seguenti ipotesi:
a) l'acquisto successivo di un box, da destinare a pertinenza di una casa che non venne acquistata con l'agevolazione perché, all'epoca dell'acquisto (ante 1982), il beneficio "prima casa" non era ancora vigente;
b) l'acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione per il cui acquisto l'agevolazione, all'epoca, non venne concessa a causa di un orientamento in tal senso del l'amministrazione finanziaria;
c) l'acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà dell'acquirente, ma acquistata senza l'agevolazione "prima casa", perché all'epoca del l'acquisto della casa il compratore non aveva i requisiti per l'acquisto agevolato (nella specie, perché era già titolare di altre abitazioni).


In tutti questi casi la circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 ammette dunque l'agevolazione. Se nell'ultimo caso l'orientamento del fisco era abbastanza prevedibile, nei primi due casi invece l'orientamento espresso nella circolare è rilevante, poiché la legge ammette l'acquisto agevolato delle pertinenze, successivo all'acquisto dell'agevolazione, solo se, a rigore, si tratti di beni destinati ad essere pertinenze «della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato». Ma lo stretto tenore della norma è stato evidentemente ritenuto superabile in via equitativa, perché lo reclamava la particolarità dei casi concreti sottoposti all'esame dell'Agenzia.
Sempre in tema di acquisto finalizzato a evitare la decadenza per effetto di alienazione infraquinquennale, la circolare ribadisce che il nuovo acquisto non deve necessariamente avvenire con l'applicazione del l'agevolazione "prima casa" e che, quindi, evita la decadenza anche chi compri una "seconda casa". L'ottenimento dell'agevolazione in sede di nuovo acquisto invece è indispensabile solo per ottenere il credito d'imposta, cioè per detrarre dalle imposte del nuovo acquisto quelle pagate in occasione dell'acquisto della casa poi alienata prima del decorso di un quinquennio.

Con riferimento, poi, all'acquisto dell'immobile ubicato al di fuori del territorio nazionale, il problema principale per il fisco italiano è quello di appurare che la casa oggetto del nuovo acquisto sia effettivamente destinata ad "abitazione principale" del contribuente, in quanto questa è la condizione che la legge detta per evitare la decadenza dall'agevolazione ottenuta in sede di acquisto dell'abitazione poi alienata.

La circolare n. 31/E afferma che si deve trattare di una casa ubicata in uno Stato con il quale «sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale». Sono presumibilmente esclusi, quindi, i paesi appartenenti alla "black list".

8 giugno 2010
da ilsole24ore.com

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