giovedì, agosto 20, 2009

Nuovo codice strada

Codice della strada, le nuove regole
Da sabato 8 agosto multe più salate
ROMA
Da sabato 8 agosto entrano in vigore le nuove norme del Codice della strada introdotte con la legge n. 84 del 15 luglio 2009. Molte le novità. Modifica articolo 20 codice della strada: è stato assegnato al sindaco (per le strade urbane) e al Prefetto (per le strade extraurbane e in ogni caso di problemi di sicurezza pubblica), il nuovo potere di ordinare l’immediato sgombero di occupazioni abusive di strade con spese a carico del trasgressore. Se l’occupazione è a fini commerciali viene ordinata la chiusura dell’esercizio commerciale o di somministrazione alimenti e bevande fino allo sgombero delle occupazioni abusive e al pagamento delle spese eventuali e comunque per almeno cinque giorni. Il verbale di violazione andrà trasmesso anche alla Guardia di Finanza per gli accertamenti di competenza. Le stesse regole dall’8 agosto varranno per la pulizia e il decoro delle aree pubbliche antistanti gli esercizi.

Nuovo articolo 34 bis codice della strada: chi sporca la strada gettando rifiuti o oggetti dai veicoli è punito con sanzione da 500,00 a 1000,00 . La nuova regola si aggiunge a quella già esistente (articolo 15) che sanziona chi sporca le strade.

Modifica articolo 116 codice della strada: prorogata al 30 settembre 2009 la validità per circolare con patente scaduta se in possesso di certificato del medico generico per la conferma di validità della patente. Dall’1 ottobre 2009 sarà invece necessario procurarsi un certificato di un medico legale, del distretto sanitario, delle Ferrovie dello Stato o militare.

Modifica articolo 186 codice della strada: quando una persona guida un veicolo di cui non è proprietario, con un contenuto di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi/litro, commettendo il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. L’ammenda (da 1.500 a 6 mila euro) - comminata per il reato - è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 (quindi fra le 22.01 e le 06.59).

Modifica articolo 187 codice della strada: quando una persona guida un veicolo non di sua proprietà in stato di alterazione dovuto a consumo di sostanze stupefacenti, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. L’ammenda (da 1.500 a 6 mila euro) comminata per il reato è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (fra le 22.01 e le 06.59, quindi).

Modifica articolo 193 codice della strada: in caso di guida di obbligatoria, o se i documenti assicurativi risultano falsi o contraffatti, veicolo senza assicurazioneil veicolo, se è intestato al conducente, è confiscato. In questi casi la patente di chi guida è sospesa per un anno.

Modifica articolo 195 codice della strada: per una serie di violazioni qui di seguito indicate, le sanzioni pecuniarie vengono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22 e prima delle 7: - articolo 141 (velocità pericolosa) - articolo 142 (velocità eccessiva) - articolo 145 (precedenza) - articolo 146 (violazione della segnaletica) - articolo 149 (distanza di sicurezza) - articolo 154 (cambio direzione o corsia e altre manovre) - articolo 176 (comportamenti vari in autostrada e strade extraurbane principali) - articolo 178 (tempi di guida degli autocarri).

Nuovo articolo 219 bis codice della strada: viene equiparata la procedura delle sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) e dei punti-patente, valida finora solo per le patenti, anche al certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori (il cosiddetto ’patentinò). Inoltre viene inserita una norma per cui chi ha la patente e guida un veicolo per cui la stessa non è prevista (la bicicletta) e si commettono violazioni per cui sono previste sanzioni accessorie o decurtazione di punti, queste vengono applicate lo stesso.

6 agosto 2009

Nessun commento: