sabato, gennaio 19, 2013

Calcolare il percorso con google maps sul sito


Calcolare il percorso
con google maps sul sito

Attraverso questo script sarà possibile visualizzare un punto sulla mappa google maps sul vostro sito. Sarà inoltre possibile calcolare direttamente sul sito il percorso, con tanto di indicazioni e tragitto, per arrivare a destinazione da qualunque punto di partenza inserito direttamente dall'utente.

Per prima cosa ricordiamoci di ottenere una API Key che possiamo prelevare da qui:

http://www.google.com/apis/maps/signup.html

ogni key potrà essere usata per un solo dominio.

Inseriamo ora la mappa nel sito. Indicando le coordinate su cui centrare la mappa, il punto in cui inserire un marker, con tanto di popup descrittiva dell'attività commerciale e dell'indirizzo.
Queste sono cose che abbiamo già visto in passato e su cui non mi soffermerò. Per maggiori info:
Inserire una mappa di google maps nel proprio sito
Visualizzare sul proprio sito un indirizzo con Google maps

Con questo script inseriremo la mappa centrata sull'indirizzo 'Corso Buenos Aires 14, 20129 Milano' a zoom 13, con marker(segnaposto) e popup che descrive il luogo:

..........................

La mappa verrà inserita nel div map_canvas.

..........................

Ora aggiungiamo alla pagina un form in cui l'utente potrà inserire l'indirizzo di partenza e un div che accoglierà la descrizione del percorso. Questo div inizialmente sarà vuoto.
Il div map_canvas conterrà la mappa, location il form, directions la descrizione del tragitto.
Come vediamo il form passerà l'indirizzo di partenza (il campo partenza per l'appunto) alla funzione setDirections.

La funzione setDirections sarà questa:
function setDirections(fromAddress) {
  locale="it";
  gdir.load("from: " + fromAddress + " to: Corso Buenos Aires, 14, 20129 Milano");
}


Bisogna per prima cosa segnalare la lingua in cui saranno date le indicazioni, questo influenza anche il modo di inserimento degli indirizzi.
Poi si dovrà passare l'indirizzo di partenza e quello di arrivo(che sarà quello della nostra attività).

Per far funzionare il tutto basterà aggiungere alla funzione initialize la definizione di gdir:
GEvent.addListener(gdir, "error", handleErrors);

che catturerà gli eventi errore e richiamerà la funzione handleErrors che verificherà il tipo di errore riscontrato.
Ecco un esempio di handleErrors:
function handleErrors(){
   if (gdir.getStatus().code == G_GEO_UNKNOWN_ADDRESS)
alert("Indirizzo non trovato");
   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_SERVER_ERROR)
alert("Si è verificato un errore nella geocodifica degli indirizzi");
  
   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_MISSING_QUERY)
alert("Manca un parametro");

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_BAD_KEY)
alert("Errore nella Key Api.");

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_BAD_REQUEST)
alert("La richiesta non puo' essere correttamente risolta.");

   else alert("Si è verificato un errore");



Prima di vedere il codice completo vediamo il risultato:


Google maps indicazioi percorso

E questo lo script completo:

..........................








parti da:




venerdì, gennaio 18, 2013

ACE: firma digitale

Su segnalazione d Lucio... 

 ACE: obbligo della firma digitale
Egregio certificatore,
a seguito del Decreto n. 9433 del 23/10/2012, a decorrere dal 1° marzo 2013 il Soggetto certificatore, al fine di rendere idoneo l’Attestato di Certificazione Energetica, è tenuto a depositare nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) il file con estensione .XML e .PDF relativi all’ACE stesso, entrambi firmati digitalmente.
L’estensione del file firmato digitalmente dovrà essere esclusivamente ".p7m."
Il Soggetto certificatore alla chiusura della Dichiarazione di Certificazione (DdC) dovrà dunque procedere ad effettuare dapprima l’upload nel CEER del file .XML firmato digitalmente e successivamente, una volta ottenuto il file .PDF dell’ACE ad esso relativo, per completare la procedura di chiusura della DdC sarà richiesto al soggetto certificatore di caricare nel CEER il file .PDF relativo all'ACE firmato digitalmente.
In caso contrario l'ACE non sarà idoneo.
Si ricorda che per sottoscrivere con firma digitale documenti informatici è necessario essere dotati di un dispositivo di firma che può essere richiesto ad uno dei soggetti autorizzati inseriti nell’elenco che può essere consultato all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati.
Informazioni maggiori sulla firma digitale dei documenti informatici sono disponibili all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it.

La procedura di cui sopra riguarda esclusivamente gli ACE redatti a partire dal 1° marzo 2013. La sottoscrizione autografa dell’ACE, a cura del Soggetto certificatore che lo ha redatto, permane per quelli registrati prima della data di cui sopra e per i quali non sono presenti nel CEER i file .XML e .PDF firmati digitalmente e relativi all’ACE stesso.

Cordiali saluti
Cestec SpA – Organismo di accreditamento

 

giovedì, gennaio 17, 2013

Fantasiose colazioni nipponiche

Su segnalazione di manu...
Giappone, colazione con pane e
fantasia: trionfa l'''arte'' del toast
Definirla "arte" è senz'altro esagerato. Eppure così la chiamano in Giappone, dove sta letteralmente impazzando: "Toast Art". La "decorazione" è semplice e alla portata di tutti: sulla fetta di pane che sta per andare in forno si applica un foglio di alluminio intagliato nei punti che si desidera tostare. Questa cottura mirata, in seguito, darà vita al disegno. Per completare l'opera, infine, si possono applicare spezie o altri pezzi di cibo, anche questi opportunamente tagliati per "colorare" e rendere "tridimensionale" la figura sulla fetta di pane
9 dicembre 2012












mercoledì, gennaio 16, 2013

Compleanno del giorno


cartonizzato






tra 20anni


AUGURI FAUSTO!!


EDIT: il contributo del Vex

martedì, gennaio 15, 2013

Conto Energia Termico




Conto termico e certificati bianchi,
 i decreti pubblicati in Gazzetta
In vigore i provvedimenti sul Conto energia termico e sul nuovo regime per i titoli di efficienza energetica. Si attendono dal GSE le procedure per la domanda

Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 sono stati pubblicati il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Ambiente e Politiche agricole) sul Conto energia termico e il decreto interministeriale (Sviluppo economico e Ambiente) per la revisione del meccanismo dei certificati bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Il Decreto 28 dicembre 2012, recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, disciplina - in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011 - l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a decorrere dal 3 gennaio 2013 data di entrata in vigore del decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.
I fondi a disposizione per il così detto conto termico sono 700 milioni per i privati e 200 per la PA. Come per gli incentivi del fondo rotativo di Kyoto occorrerà tempismo nella presentazione della domanda perché il tetto, sebbene generoso, è facilmente raggiungibile: il taglio degli inteventi arriva fino ad un MW di potenza incentivabile. Sarà compito del GSE predisporre la procedura web per la richiesta dell’incentivo, in accordo con l’Enea che dovrà fornire le indicazioni tecniche. Il decreto è immediatamente operativo e il GSE entro il 4 marzo dovrà dare il via alle richieste.
Composto da 18 articoli e 4 allegati, il decreto sul Conto energia termico reca disposizioni su: finalità e ambito di applicazione (art. 1); definizioni (art. 2); soggetti ammessi (art. 3); tipologie di interventi incentivabili (art. 4); spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo (art. 5); ammontare e durata dell'incentivo (art. 6); procedura di accesso agli incentivi (art. 7); adempimenti a carico del Gse (art. 8); adempimenti a carico dell'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (art. 9); adempimenti a carico del soggetto responsabile (art. 10); adempimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (art. 11); cumulabilità (art. 12); monitoraggio e relazioni (art. 13); verifiche, controlli e sanzioni (art. 14); diagnosi e certificazione energetica (art. 15); misure di accompagnamento (art. 16); corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività (art. 17); disposizioni finali (art. 18).
Per quanto riguarda il settore agricolo, il decreto – evidenza in una nota il Ministero delle Politiche agricole - prevede il finanziamento di interventi per aumentare l'efficienza energetica termica, attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse. Sono previsti incentivi per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, compresi quelli a servizio delle serre e dei fabbricati rurali, di potenza fino a 500 kW, alimentati prevalentemente a carbone o gasolio, con stufe, termo-camini o caldaie alimentati a biomasse.
Con l'intesa della Conferenza unificata dello scorso 6 dicembre, sono state introdotte inoltre le seguenti novità: l'innalzamento del limite da 500 a 1.000 kW, con un budget dedicato di massimo 30 milioni di euro; l'incentivazione all'installazione anche di impianti nuovi in fabbricati rurali di proprietà di aziende agricole; la sostituzione - nelle aree non metanizzate - degli impianti a GPL, a condizione che il nuovo impianto a biomasse abbia emissioni ridotte rispetto ai massimi previsti.

Per conoscere tutte le novità del Conto termico clicca qui.
In Gazzetta anche il decreto con il nuovo regime per i certificati bianchi
Sul supplemento ordinario alla G.U. di ieri è stato pubblicato anche il Decreto 28 dicembre 2012 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, fissa gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016; definisce le modalità di attuazione e di controllo dei suddetti interventi; dispone il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo dei certificati bianchi; approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA; stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati; individua le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati bianchi; introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
Per conoscere tutte le novità del decreto sui certificati bianchi clicca qui.

4 gennaio 2013

Altro articolo correlato:
http://www.sostariffe.it/news/conto-energia-termico-come-funzionano-i-nuovi-incentivi-per-le-rinnovabili-termiche-38327/



E le prime critiche:
Pubblichiamo la lettera di un operatore nazionale del solare termico che esprime forti dubbi sul nuovo conto energia termico. La critica? Il metodo di calcolo rende l'incentivo un conto capitale, con impatti negativi sul mercato. Nessuna garanzia sull'effettiva producibilità degli impianti e sulla contabilizzazione della produzione a livello nazionale
Un incentivo concesso solo sulla superficie installata (€/mq) favorirà esclusivamente i prodotti di minor costo e quindi incentiverà l'import di prodotti stranieri che bypassano ‘i limiti’ imposti dal decreto. Non importa che il mio impianto solare abbia una producibilità di 100 kWh o 3.000 kWh, perché prenderà sempre e solo determinati euro per mq installati. Non c’è alcuna distinzione sulla località di installazione e/o fascia climatica (l'ombra della Valle d'Aosta vale come il sole di Lampedusa?). 

lunedì, gennaio 14, 2013

False Partite Iva

Con tutte ste condizioni non ci ricade dentro nessuno 



False Partite Iva, i professionisti iscritti 
agli Albi sono esclusi dalla Riforma
Partiranno a luglio 2014 i controlli per verificare se le collaborazioni non nascondano rapporti di lavoro subordinato
 
I datori di lavoro non sono obbligati ad assumere i propri collaboratori a Partita Iva - anche in presenza delle condizioni previste dalla riforma Fornero - se essi sono professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali, registri, albi, ruoli o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni, l’iscrizione ai quali è subordinato al superamento di un esame di Stato.
Lo chiarisce la Bozza di Decreto del Ministero del Lavoro, attuativo della Riforma del Lavoro (Legge 92/2012), che fornisce anche un elenco esemplificativo di tali Ordini e Collegi, tra cui gli Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e i Collegi dei Geometri, dei Periti industriali e degli Agrotecnici.

Lo stesso Decreto dispone che le Commissioni di certificazione (organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro) potranno certificare i contratti di incarico professionale per accertare il possesso dei requisiti che fanno decadere l’obbligo di assunzione.

Ricordiamo che la Riforma del Lavoro, voluta dal Ministro Elsa Fornero per scoraggiare l’utilizzo di lavoratori titolari di Partita Iva per collaborazioni che hanno invece le caratteristiche di lavoro subordinato, obbliga il datore di lavoro ad assumere il titolare di Partita Iva che lavora per lui, quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione duri più di 8 mesi annui per due anni consecutivi;
b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% del reddito annuo del collaboratore, per due anni consecutivi;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

Oltre al Decreto sui professionisti iscritti agli Albi, nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha emanato una Circolare sui tempi di applicazione delle norme sulle false Partite Iva.

Rispetto ai minimi di durata della collaborazione (8 mesi annui per due anni) e di reddito annuo che il collaboratore ne ricava (80% per due anni), la Circolare spiega che tali presupposti sono verificabili solo dopo due anni.

In particolare, il presupposto degli 8 mesi andrà valutato rispetto all’anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), quindi i controlli interesseranno il biennio 2013/2014 e non potranno essere fatti prima del 2015. Invece, il presupposto del reddito andrà riferito al biennio solare a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero), quindi i controlli scatteranno non prima del 18 luglio 2014.

Il presupposto della postazione fissa, invece, potrà essere verificato da subito. Su questo punto la Circolare specifica che la postazione va considerata fissa anche se è condivisa con altri lavoratori.

Inoltre, sempre secondo la Riforma Fornero, l’obbligo di assumere il titolare di Partita Iva non scatta se:
a) le prestazioni lavorative svolte sono connotate da competenze teoriche di grado elevato;
b) il titolare di Partita Iva ha un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro.

A questo proposito, la Circolare chiarisce innanzitutto che devono verificarsi entrambe le condizioni. Per quanto riguarda il requisito delle competenze elevate, sarà sufficiente possedere un titolo di studio (diploma, laurea o qualifica professionale) o una qualifica conseguita al termine di un apprendistato oppure aver svolto un’attività con un contratto qualificato per almeno 10 anni.

Quanto al requisito del reddito, la Circolare spiega che esse deve intendersi ‘lordo’, legato esclusivamente al lavoro autonomo, e deve ammontare minimo a 18.662,50 euro (per il 2012).
31 dicembe 2012

domenica, gennaio 13, 2013

Foto della settimana


Piccole Dolomiti
18 ottobre 2009


Gruppo delle Piccole Dolomiti (Carega-Pasubio), in provincia di Vicenza, all'attacco di una via di roccia; freddo pungente, abbastanza velato, un vero e proprio balcone naturale sulla pianura veneta, ma non solo, il riflesso che si scorge tra le nebbie è la Laguna di Venezia.
Alessio


sabato, gennaio 12, 2013

Visualizzare sul proprio sito un indirizzo con Google Maps xx


Visualizzare sul proprio sito
un indirizzo con Google maps


Vedremo in questo script come inserire nel proprio sito una mappa personalizzata prelevata da google maps. Nell'esempio Script ajax: Inserire una mappa di google maps nel proprio sito abbiamo visto come inserire una mappa e visualizzare un punto inserendo le coordinate della zona da visualizzare. In questo esempio vedremo invece come visualizzare nella mappa un indirizzo, inserendo non le coordinate, ma più semplicemente l'indirizzo stesso, comprendente via, città e numero civico.

Vi ricordo di prelevare una API Key da

http://www.google.com/apis/maps/signup.html

(per maggiori info riguardate Script ajax: Inserire una mappa di google maps nel proprio sito)

Attraverso Geocoder vediamo ora come modificare lo script visto in precedenza per poter visualizzare un indirizzo con le mappe di google sul nostro sito.

Avremo in particolare due funzioni. La funzione load() caricherà la mappa. Visualizzando un punto iniziale. Ad esempio la visualizzazione di tutta l'Italia. Con la funzione showAddress() andremo a posizionarci in un punto preciso, all'indirizzo richiesto.

Vediamo lo script completo:

.........................

La funzione load() la abbiamo già spiegata qui, carichiamo la mappa e la centriamo su Roma, zoom 5, quindi visualizziamo tutta l'Italia.
Alla funzione showAddress() passiamo l'indirizzo, ad esempio Via Rosmini Antonio, 9, 00184 Roma (RM), Italy.
Se non viene trovato l'indirizzo (attenzione a scriverlo in un formato corretto) viene visualizzato un alert con un errore:
if (!point) {
  alert(address + " not found");
}


altrimenti viene visualizzato il punto cercato a zoom 16:
map.setCenter(point, 16);

volendo possiamo visualizzare un segnaposto per la via
var marker = new GMarker(point);
map.addOverlay(marker);


E addirittura un fumetto con il nome del posto:
marker.openInfoWindowHtml('Ristorante xxxx');
o della via:

marker.openInfoWindowHtml(address);


venerdì, gennaio 11, 2013

Compleanno del giorno

Partendo da... 

si ottiene...










L'idea è stata tua, quindi non ci scampi :D


AUGURI MARY!!!



EDIT: ecco il contributo del Vex 
:)


giovedì, gennaio 10, 2013

Speciali su Costa Concordia

Per l'anniversario della tragedia della Costa Concordia all'isola del Giglio verranno trasmessi vari "speciali"


DOMENICA 13 GENNAIO DALLE ORE 22:05 SU DMAX (Canale 52)
D-MAX. COSTA CONCORDIA: UN ANNO DOPO
Immagini e interviste inedite a un anno di distanza dal tragico evento 


Il 13 gennaio 2012, solo poche ore dopo aver lasciato il porto di Civitavecchia, la lussuosa nave da crociera si arenò a pochi passi dall’Isola del Giglio. Con numerosi morti e dispersi, quella della Costa Concordia è una delle più grandi tragedie del mare ed è stata annoverata tra le sfide ingegneristiche più epiche. Cosa è andato storto? Qual è stata la responsabilità di Franscesco Schettino? In che modo l’equipaggio ha evacuato la nave? A che punto sono i lavori di recupero del relitto?
A un anno dalla tragedia DMAX (canale 52 digitale terrestre e canale 28 di TivùSat) propone domenica 13 gennaio dalle ore 22:05 lo speciale “COSTA CONCORDIA: UN ANNO DOPO”, che  racconta gli avvenimenti della notte del naufragio e le successive operazioni di recupero dei corpi. 
La programmazione speciale di due ore dedicata al naufragio nell’Isola del Giglio e alle operazioni di abbandono della nave, mostra immagini inedite e interviste fatte agli abitanti dell’isola che quella notte aiutarono i dispersi a mettersi in salvo.
Alle ore 22:05 “Incubo su una nave da sogno” – Il 13 gennaio la Costa Concordia si incaglia negli scogli del Giglio. Cosa ha causato il naufragio e come si è adoperato l’equipaggio per portare in salvo i passeggeri?
Alle ore 22:55 “Soccorso e salvataggio” – Il naufragio della Concordia ha comportato la più grande operazione di salvataggio della storia. Come è stato evitato il disastro ambientale?



Su Cielo TV canale 26
"La tragedia della nave Concordia"
domenica 13 gennaio 2013 ore 14

Il primo documentario sulla tragedia della nave Concordia. Una produzione inglese realizzata grazie alle immagini esclusive dei cellulari dei passeggeri e alle toccanti testimonianze dei superstiti inglesi e di alcuni membri dell'equipaggio.


Gangam style... lumezzanese

Dopo il Gangam style bresciano, ora la versione di nicchia... lumezzanese!
Sarà che sono della Bassa, ma della metà... gò càpìt en casssoooo! :D


Su segnalazione di Giangi...

«Nom a Han Bahciàa»
Il Gangnam style secondo Cinelli

«Nom a Han Bahciàa», andiamo a San Sebastiano, ma attraverso il web. Il tormentone del rapper coreano Mark Jae-Sang (italianizzato potrebbe fare Marco Paesàn) col suo Gangnam Style (Stile Gnam-gnam, italianizzato) è stato piegato alla «lingua» (semi)lumezzanese da Piergiorgio Cinelli «Cinilì». Un testo simpaticamente strampalato appiccicato al video su internet del rapper in danza, con l'epa ballonzolante, la faccia ovipasqualizia e neri occhiali. Il video alimenta cascate di commenti, specie tra i giovani.
Il testo di Cinelli è lungo e qui si può darne solo un'idea.
«Que al Pah del Caàl ghe la me htala l'è 'na regia/ con el me hcèt no 'n Pofe e ga fo apò la piogia/ a mé mè piàh balàa ma i ma dit che go la bògia/ mè piah féh béer la gregia... Non a Han Bahciàa... Tööö hét alegher? Nom a Han Bahciàa...». Traduzione: «Qui al Passo del Cavallo c'è la mia stalla, è una reggia/ con mio figlio vado in Poffe e ci faccio anche la pioggia/ mi piace ballare ma mi han detto che ho la pancia/ mi piace molto bere la grappa... Andiamo a San Sebastiano... Ehi, sei allegro? Andiamo a San Sebastiano...». Il rap si snoda poi su una gita di pensionati portati dalla «behcia blö», letteralmente «la bestia blù», bizzarra definizione della corriera d'una volta, immancabilmente blù. I pensionati titillati con balli, sauna e... vendita di pentole.

Infine la sfilata dei cognomi più noti: «Tööö, mé te cognohe, te het en Gnuti, ma certo, quel che... el tò bubà/ el ghe parlàa a la Ghidini, quela che dopo la ga hpudhàt el Pasotti/ el niùt del Bonomi... ma certo, arda que come he fa a balàà/ gnogo, mia ihé a fa i halcc... Nom a Han Banciàa...».

Il dialetto applicato a motivi celebri non è però una novità perché Luciano Bianchi, il Menestrello, ci ha provato con «Roma nun fa' la stupida stasera», tramutata in «Lömedhane fa mia 'l honàl htahera». «Hhonàl» è il sonaglio dei cavalli d'una volta. Riferito alla persona, significa appunto stupido, uomo da poco, sbattuto come i campanellini del sonaglio. Il testo, con qualche modifica di più mani, allinea anche una scheggia di lirismo là dove gorgheggia «ciapa töte le htele, piö tremaröle che ghe/ e ö hpihighì de lüna töta per mé" (scegli tutte le stelle più tremolanti che ci sono/ e uno spizzico di luna tutta per me». Va beh, che fom?: nom a Han Bahciàa. Cantando.

5 gennaio 2013

mercoledì, gennaio 09, 2013

L'ennesima pensata: deducibilità delle auto


Se mi ha fatto tanto piacere la notizia dell'IRAP, questa mi ha rimesso di ancora migliore umore! Ieri mi è arrivata questa comunicazione dal mio commercialista:

Riassunto - La quota di deducibilità delle auto dal reddito d'impresa e lavoro autonomo che fino al corrente anno 2012 (Unico 2013) è pari al 40%, era stata portata al 27,5% dalla riforma Fornero del lavoro (legge 92/2012), misura che viene ora definitivamente sostituita dal 20%, a partire dall'esercizio 2013.

Art. 164 Tuir - Ai fini delle imposte sui redditi l'art. 164 del TUIR prevede sostanzialmente due ipotesi di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi riguardanti i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese: piena deducibilità per le auto strumentali e adibite a uso pubblico; limitata deducibilità per le altre ipotesi.

Veicoli interamente deducibili - L'art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del TUIR individua i mezzi di trasporto che danno luogo all'integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativi all'utilizzo degli stessi, laddove destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'Amministrazione finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha affermato che vanno considerati quali veicoli "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" quelli "senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata", come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Altra ipotesi di deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi concerne i veicoli per il trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2), cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica amministrazione che attesti tale destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture adibite al servizio taxi.

Veicoli a limitata deducibilità - L'art. 164 del TUIR prevede poi la deducibilità limitata nella misura del 40 per cento con riguardo alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e nella misura dell'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (sono esclusi gli agenti immobiliari ed i promotori finanziari).

La riforma Fornero - L'articolo 72, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (la cosiddetta "Legge Fornero"), aveva sancito la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, dell'aliquota di deducibilità per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, la citata disposizione, modificando l'art. 164 comma 1 del TUIR, aveva previsto che dal 2013, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo scendesse dall'attuale 40% al 27,50% (costo massimo riconosciuto fiscalmente di euro 18.075,99 per 27,50%). Nessuna novità, invece, per il limite di deducibilità degli agenti.

La Legge di Stabilità per il 2013 - Con la legge di stabilità tale quota di deducibilità scende (sempre dal 2013) dal 27,5% al 20%. Questo ulteriore inasprimento ha attraversato alterne vicende. Infatti, era contenuto nel testo del disegno di legge di stabilità varato dal Governo a ottobre, ma nel corso del dibattito parlamentare per arrivare all'approvazione del Ddl era stato eliminato con un emendamento. Infine, è stato fatto ricomparire nell'ultimo passaggio decisivo, quello alla commissione Bilancio del Senato.

Auto in uso promiscuo - Con la "Riforma del lavoro" è stato modificato anche, al comma 1 dell'art.164 del TUIR, la lettera b-bis, cioè la deduzione per le auto assegnate in "uso promiscuo" al dipendente (non modificato dalla legge di stabilità). Con tale modifica, se l'auto è concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni l'anno), dal 1° gennaio 2013 la deduzione passa dall'attuale 90% al 70%.


Ora: a me non cambia moltissimo...per i km che faccio al mese non ne vale la pena di farmi venire l'ulcera. Ma chi ha cantieri o tiene corsi in tutta la provincia o anche fuori, merita un trattamento del genere??? 50 mila km all'anno ed è supposto che un solo km su cinque è per lavoro??? Ma scherziamo??? La soluzione lampante è prendere un auto solo per il lavoro come bene solo strumentale. Comodo. Come no.
Poi si lamentano dell'evasione. A forza di tagliare sulle spese deducibili la gente preferirà sempre evadere. Se invece si comincia a far scaricare tutto, la fatturina viene da sè...

Running Days 2013 Brescia

Su segnalazione di Lu... 



Corso di corsa gratuito dal 13 gennaio


http://comunica.rosassociati.com/images/4/List%20Images/Volantino%20RUNNING%20DAYS%202013.jpg


Fanno una parte teorica e una di esercizi, ti spiegano come fare riscaldamento.
La parte teorica sarà tenuta all’interno del Centro Sportivo mentre l’allenamento all’aperto

martedì, gennaio 08, 2013

Negroamaro cantato dalle... Mondine

Dalla trasmissione di Fabio Volo su Rai3....


Il coro delle mondine di Novi di Modena 
canta "Mentre tutto scorre" dei Negramaro

lunedì, gennaio 07, 2013

Esenzione Irap per i professionisti

Ora è ufficiale e non dipende dalle interpretazioni dei commercialisti

Esenzione Irap per i professionisti

21/12/2012 - Approvata in via definitiva la legge di stabilità per il 2013, che sarà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La legge di stabilità prevede dal 2014 l’istituzione di un fondo, utile ad escludere dal versamento dell’Irap i professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche in locazione, beni strumentali di modesta entità, il cui ammontare sarà determinato da un decreto del Ministero dell'economia.
La dotazione annua del fondo sarà di 188 milioni di euro per il 2014, 252 milioni per il 2015 e 242 milioni a decorrere dal 2016.
Le risorse da destinare al fondo sono state tagliate rispetto alla versione iniziale. Secondo il testo approvato in prima lettura dalla Camera, dovevano infatti confluire nel fondo 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni a decorrere dal 2015.

domenica, gennaio 06, 2013

Compleanno del giorno

Quest'anno giochiamo con le foto. 
Dopo il ricordo di noi da baby, il suggerimento di Mary era veder come saremo.... da vecchi :)
Purtroppo in internet non ho trovato nessun sito che desse risultati soddisfacenti.. quindi oltre a quella di noi tra 20anni (niente di che) ho preferito farne anche alcune "cartonizzate" :D


Come sempre, la nostra "cavia" è....

Si parte dall'originale...

Prima quelle cartoon-style....

 





 





E poi quella meno divertente...



AUGURI FEDE!!!




EDIT:
un'aggiunta opera del Vex :)