lunedì, gennaio 14, 2013

False Partite Iva

Con tutte ste condizioni non ci ricade dentro nessuno 



False Partite Iva, i professionisti iscritti 
agli Albi sono esclusi dalla Riforma
Partiranno a luglio 2014 i controlli per verificare se le collaborazioni non nascondano rapporti di lavoro subordinato
 
I datori di lavoro non sono obbligati ad assumere i propri collaboratori a Partita Iva - anche in presenza delle condizioni previste dalla riforma Fornero - se essi sono professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali, registri, albi, ruoli o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni, l’iscrizione ai quali è subordinato al superamento di un esame di Stato.
Lo chiarisce la Bozza di Decreto del Ministero del Lavoro, attuativo della Riforma del Lavoro (Legge 92/2012), che fornisce anche un elenco esemplificativo di tali Ordini e Collegi, tra cui gli Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, dei Dottori Agronomi e i Collegi dei Geometri, dei Periti industriali e degli Agrotecnici.

Lo stesso Decreto dispone che le Commissioni di certificazione (organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro) potranno certificare i contratti di incarico professionale per accertare il possesso dei requisiti che fanno decadere l’obbligo di assunzione.

Ricordiamo che la Riforma del Lavoro, voluta dal Ministro Elsa Fornero per scoraggiare l’utilizzo di lavoratori titolari di Partita Iva per collaborazioni che hanno invece le caratteristiche di lavoro subordinato, obbliga il datore di lavoro ad assumere il titolare di Partita Iva che lavora per lui, quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione duri più di 8 mesi annui per due anni consecutivi;
b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca più dell’80% del reddito annuo del collaboratore, per due anni consecutivi;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

Oltre al Decreto sui professionisti iscritti agli Albi, nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro ha emanato una Circolare sui tempi di applicazione delle norme sulle false Partite Iva.

Rispetto ai minimi di durata della collaborazione (8 mesi annui per due anni) e di reddito annuo che il collaboratore ne ricava (80% per due anni), la Circolare spiega che tali presupposti sono verificabili solo dopo due anni.

In particolare, il presupposto degli 8 mesi andrà valutato rispetto all’anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), quindi i controlli interesseranno il biennio 2013/2014 e non potranno essere fatti prima del 2015. Invece, il presupposto del reddito andrà riferito al biennio solare a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero), quindi i controlli scatteranno non prima del 18 luglio 2014.

Il presupposto della postazione fissa, invece, potrà essere verificato da subito. Su questo punto la Circolare specifica che la postazione va considerata fissa anche se è condivisa con altri lavoratori.

Inoltre, sempre secondo la Riforma Fornero, l’obbligo di assumere il titolare di Partita Iva non scatta se:
a) le prestazioni lavorative svolte sono connotate da competenze teoriche di grado elevato;
b) il titolare di Partita Iva ha un reddito annuo da lavoro autonomo superiore a circa 18.000 euro.

A questo proposito, la Circolare chiarisce innanzitutto che devono verificarsi entrambe le condizioni. Per quanto riguarda il requisito delle competenze elevate, sarà sufficiente possedere un titolo di studio (diploma, laurea o qualifica professionale) o una qualifica conseguita al termine di un apprendistato oppure aver svolto un’attività con un contratto qualificato per almeno 10 anni.

Quanto al requisito del reddito, la Circolare spiega che esse deve intendersi ‘lordo’, legato esclusivamente al lavoro autonomo, e deve ammontare minimo a 18.662,50 euro (per il 2012).
31 dicembe 2012

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