mercoledì, gennaio 09, 2013
L'ennesima pensata: deducibilità delle auto
Se mi ha fatto tanto piacere la notizia dell'IRAP, questa mi ha rimesso di ancora migliore umore! Ieri mi è arrivata questa comunicazione dal mio commercialista:
Riassunto - La quota di deducibilità delle auto dal reddito d'impresa e lavoro autonomo che fino al corrente anno 2012 (Unico 2013) è pari al 40%, era stata portata al 27,5% dalla riforma Fornero del lavoro (legge 92/2012), misura che viene ora definitivamente sostituita dal 20%, a partire dall'esercizio 2013.
Art. 164 Tuir - Ai fini delle imposte sui redditi l'art. 164 del TUIR prevede sostanzialmente due ipotesi di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi riguardanti i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese: piena deducibilità per le auto strumentali e adibite a uso pubblico; limitata deducibilità per le altre ipotesi.
Veicoli interamente deducibili - L'art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del TUIR individua i mezzi di trasporto che danno luogo all'integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativi all'utilizzo degli stessi, laddove destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'Amministrazione finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha affermato che vanno considerati quali veicoli "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" quelli "senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata", come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Altra ipotesi di deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi concerne i veicoli per il trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2), cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica amministrazione che attesti tale destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture adibite al servizio taxi.
Veicoli a limitata deducibilità - L'art. 164 del TUIR prevede poi la deducibilità limitata nella misura del 40 per cento con riguardo alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e nella misura dell'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (sono esclusi gli agenti immobiliari ed i promotori finanziari).
La riforma Fornero - L'articolo 72, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (la cosiddetta "Legge Fornero"), aveva sancito la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2013, dell'aliquota di deducibilità per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti. In particolare, la citata disposizione, modificando l'art. 164 comma 1 del TUIR, aveva previsto che dal 2013, per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti, la percentuale di deducibilità del costo scendesse dall'attuale 40% al 27,50% (costo massimo riconosciuto fiscalmente di euro 18.075,99 per 27,50%). Nessuna novità, invece, per il limite di deducibilità degli agenti.
La Legge di Stabilità per il 2013 - Con la legge di stabilità tale quota di deducibilità scende (sempre dal 2013) dal 27,5% al 20%. Questo ulteriore inasprimento ha attraversato alterne vicende. Infatti, era contenuto nel testo del disegno di legge di stabilità varato dal Governo a ottobre, ma nel corso del dibattito parlamentare per arrivare all'approvazione del Ddl era stato eliminato con un emendamento. Infine, è stato fatto ricomparire nell'ultimo passaggio decisivo, quello alla commissione Bilancio del Senato.
Auto in uso promiscuo - Con la "Riforma del lavoro" è stato modificato anche, al comma 1 dell'art.164 del TUIR, la lettera b-bis, cioè la deduzione per le auto assegnate in "uso promiscuo" al dipendente (non modificato dalla legge di stabilità). Con tale modifica, se l'auto è concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni l'anno), dal 1° gennaio 2013 la deduzione passa dall'attuale 90% al 70%.
Ora: a me non cambia moltissimo...per i km che faccio al mese non ne vale la pena di farmi venire l'ulcera. Ma chi ha cantieri o tiene corsi in tutta la provincia o anche fuori, merita un trattamento del genere??? 50 mila km all'anno ed è supposto che un solo km su cinque è per lavoro??? Ma scherziamo??? La soluzione lampante è prendere un auto solo per il lavoro come bene solo strumentale. Comodo. Come no.
Poi si lamentano dell'evasione. A forza di tagliare sulle spese deducibili la gente preferirà sempre evadere. Se invece si comincia a far scaricare tutto, la fatturina viene da sè...
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2 commenti:
Sticazzi, e sta cosa è passata così sotto silenzio???
Io lo sapevo, ma che vuoi farci? Prendi un autocarro (e per il professionista diventa pure duro giustificare quello...) e un'auto per la famiglia?
Io ho preso la mia il 21/12/2009 con 8000 km e ora, dopo 36 mesi, ne ha 148000. Fa esattamente 46.666 km all'anno. Sommiamo 4 tagliandi, gomme, qualche migliaio di euro di Telepass, assicurazione e soprattutto tanto tanto gasolio. Il tutto deducibile, ora, al 20% piuttosto del 40% di prima. Non mi interessa l'acquisto, mi basterebbe rendere deducibile la gestione.
Ah una cosa: i rimborsi per trasferta sono per molti professionisti esposti in fattura, per cui soggetti a IRPEF e Inarcassa!
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