mercoledì, ottobre 19, 2011

Garanzie fallimento banche

Visto il periodo (partendo comunque dal presupposto che se falliscono le banche salta per aria tutto e scoppia la guerra civile...), aggiorniamo quanto già detto del Fondo di Tutela Interbancario

La prima volta ne avevamo parlato qui.


Ora sono cambiati i massimali / tempi di rimborso....

Il Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l’applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla banca d’Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B).

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.


La cosa che mi son domandato io è... cos'è la "liquidazione coatta"?
[....] la liquidazione coatta è una procedura alternativa e non successiva al fallimento, cioè una sorta di fallimento imposto dall'Autorità di Vigilanza e non scelto dagli amministratori. A questo punto rimane da capire se sono 20gg dall'avvio della procedura di liquidazione coatta o dalla sua conclusione. E se la Banca chiede il fallimento funziona allo stesso modo o il rimborso in 20gg sussiste solo in caso di liquidazione coatta?

Per ulteriori informazioni sul FITD:
http://banca-del-risparmio.blogspot.com/2011/04/il-fondo-interbancario-di-tutela-dei.html

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