lunedì, giugno 17, 2013

La responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore xx



La responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore

Secondo l’attuale giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, 31.01/1989, n. 593) l’appaltatore gode di una propria autonomia operativa. Infatti la funzione direttiva in capo al committente ed al direttore dei lavori può tutt’al più ridurre, ma non annullare del tutto la libertà decisionale e di azione dell’appaltatore. Quest’ultimo è comunque obbligato al rispetto della regola dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico in linea con le esigenze del committente (C. Civ., Sez. II, 22.02.2000, n. 1965; Sez. II, 23.03.1995, n. 3384).

Vien da sé che l’appaltatore è tenuto a segnalare al committente la contrarietà alle regole dell’arte delle prescrizioni eventualmente impartitegli dalla direzione dei lavori o riportate nei progetti, e non va esente da responsabilità per quegli errori progettuali che gli siano sfuggiti laddove avrebbe dovuto avvedersi con l’uso della normale diligenza nell’ambito delle cognizioni tecniche che gli sono richieste (Id. n. 14598/2000, n. 5099/1995). In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell’opera (C. Civ. Sez. II, 26.07.1999, n. 8075; Id. n. 9562/1994), eventualmente assieme al progettista (Id. Sez. II, 4.12.1991, n. 13039) e al direttore dei lavori.

La presenza del direttore dei lavori, ausiliario del committente e suo rappresentante limitatamente alla materia tecnica (C. Civ. Sez. II, 19.06.1996, n. 5632) non fa venir meno la responsabilità dell’appaltatore che assume un’obbligazione sia di mezzi che di risultato (Id., Sez. II, 21.10.1991, n. 11116) essendo tenuto a individuare e correggere le carenze progettuali e/o le direttive tecniche impartite dalla direzione dei lavori e che impediscano la realizzazione dell’opera in conformità al rispetto della regola dell’arte.

L’appaltatore, per andare esente da responsabilità per danni derivanti dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non può limitarsi a manifestare la propria perplessità o il proprio parere contrario rispetto alle direttive del committente e del direttore dei lavori, ma deve esprimere formalmente il proprio dissenso di modo che ne possa restare traccia inoppugnabile.

La responsabilità dell’appaltatore trova un limite nell’ipotesi in cui si dimostri che il committente e/o il direttore dei lavori abbiano trasmesso direttive vincolanti che abbiano ridotto l’appaltatore al ruolo di nudus minister. E’ onere dell’appaltatore dimostrare che egli, nello svolgimento dell’appalto, abbia avuto veste di semplice nudus minister. In tal caso la responsabilità dovrà essere condivisa tra il committente e il direttore dei lavori, ovvero riconducibile in capo esclusivo ad uno dei due soggetti.

L’appaltatore non può ritenersi responsabile per quelle carenze che non siano rilevabili con la normale diligenza in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto. Il concorso di responsabilità tra direttore dei lavori ed appaltatore si configura se il direttore dei lavori non abbia adempiuto colposamente al dovere di vigilanza oppure di direttiva. In particolare se non abbia controllato la corretta esecuzione delle direttive emanate da parte dell’appaltatore.

In conclusione sia che l’appaltatore abbia eseguito passivamente le direttive impartitegli dal direttore dei lavori, sia che il direttore dei lavori abbia trascurato di esercitare la sorveglianza non intervenendo tempestivamente ad arrestare l’esecuzione dell’appaltatore quando questa non era conforme alle regole dell’arte o alle prescrizioni contrattuali, non può l’appaltatore sottrarsi alla responsabilità. Normalmente la responsabilità del direttore dei lavori è concorrente con quella dell’appaltatore poiché entrambi i soggetti hanno come termine finale la corretta costruzione dell’opera.
 

Nessun commento: