lunedì, luglio 21, 2008

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18/07/2008 - Con un emendamento all’articolo 35 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, in discussione il 17 Luglio alla Camera, il Governo cancella l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.

Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, che l’emendamento del Governo intende abrogare, insieme con i commi 8 e 9 dell'articolo 15 dello stesso Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.

Se la modifica sarà confermata dall’aula, verrà meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.

Ricordo, a questo proposito, che, per effetto del Dlgs 311/2006, lo scorso 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2009 tale obbligo sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

L'abolizione dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita è una misura analoga a quella, contenuta nel medesimo art. 35 del DL 112/2008, che abroga l’articolo 13 del DM 37/2008 (relativo all’installazione degli impianti negli edifici), cancellando l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti (leggi tutto)

1 commento:

Faby ha detto...

già, avevo letto anche io..vediamo un po' niente obbligo..quindi molti non lo faranno neanche fare...o no..